>

Scadenza IMU: le regole principali

  • di Luigi Mondardini

    Entro il 16.12.2016 dovrà essere versata la seconda rata .

    Di ricorda che dal 1.1.2016, le disposizioni introdotte dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), prevedono:
     
    la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), date in comodato a genitori o figli (art. 1co. 10 lett. b);
     
    l’esenzione per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e IAP e l’individuazione di “nuovi” criteri per individuare i terreni ricadenti in territori montani esenti dall’imposta (art. 1 co. 10, 13 e 16);
     
    l’esenzione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (art. 1 co. 15);
     
    la riduzione del 25% dell’IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/98 (art. 1 co. 53 e 54).
     
    In generale, presupposto dell’IMU è il possesso di immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:  fabbricati;  aree fabbricabili;  terreni agricoli.
     
    A decorrere dal 2014, la legge di stabilità 2014 ha stabilito che l’IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari e le relative pertinenze, censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
     
    I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale, invece, continuano a pagare l’imposta. 
     
    In questi casi, l’aliquota rimane quella dello 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione ,da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali) con la detrazione di 200,00 euro. La detrazione di 200,00 euro deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
     
    I soggetti passivi dell’IMU sono in linea di massima, i  proprietari dell’immobile, tuttavia, se l’immobile è gravato da un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, soggetto passivo è il titolare di tale diritto, e non il proprietario (anche detto “nudo proprietario”).
     
    Pertanto sono soggetti passivi dell’IMU:
    il proprietario dell’immobile;  il titolare del diritto reale di godimento su una cosa altrui(  usufrutto;  uso; abitazione;  enfiteusi;  superficie;  il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing; il concessionario di aree demaniali in regime di concessione.
     
    I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2016 in due rate, scadenti  la prima, il 16.6.2016;  la seconda, il 16.12.2016.
     
    Il contribuente può altresì provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.6.2016.
     
    Entro il 16.12.2016, deve essere versata la seconda rata dell’IMU per l’anno 2016 per tutte le rimanenti tipologie di immobili che non sono state escluse dal pagamento del tributo, ferme restando le ipotesi di esclusione e di esenzione.
     
    A titolo esemplificativo, si tratta delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
     
    delle unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale, e relative pertinenze quali le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”); 
     
    le abitazioni concesse in locazione;  le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito, le  pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale; 
     
    gli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali; 
     
    le aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
     
    Il  versamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2016 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2015;  eventuali variazioni deliberate dai Comuni hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, entro il 16.12.2016, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
     
    In molti casi, in sede di versamento del saldo IMU 2016, quindi, sarà necessario pagare il conguaglio dell’imposta dovuta per l’anno 2016, sulla base degli atti pubblicati (sul sito informatico del Ministero delle Finanze nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale) alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. 
     
    In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28.10.2016, si applicano gli atti adottati per l’anno 2015.
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link