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Sanatoria cartelle: anche le multe stradali

  • di Luigi Mondardini

    Rottamazione, ma con pochi sconti.

    Il D.L. n. 193/2016, entrato in vigore lo scorso 24 ottobre, ha introdotto numerose novità  tra cui la cosiddetta sanatoria delle cartelle esattoriali.
     
    Consente ai   contribuenti di chiudere in maniera agevolata le pendenze debitorie con l'agente della riscossione Equitalia Spa ed anche con le amministrazioni comunali che ad oggi riscuotono con l'ingiunzione di pagamento e con il ruolo. 
     
    Saranno  ammesse a questa procedura di definizione semplificata i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2016, con sconto di sanzioni  e  interessi di mora. 
     
    In questo ambito si colloca  anche la sanatoria delle cartelle esattoriali riferite alle multe stradali, comminate ad automobilisti da parte dei corpi di polizia nazionale e locale, escludendo dalla stessa definizione agevolata le violazioni di carattere prettamente penale. 
     
    Il  beneficio è relativo solo allo sconto degli interessi sulla somma dovuta ossia gli intessi di mora e quelli relativi alla maggiorazione prevista dall'articolo 27, comma 6, della legge 689/1981 su tutte le sanzioni amministrative (ossia in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore). 
     
    Nessuno sconto sulle sanzioni viene tuttavia previsto. 
     
    Per l’applicazione della sanatoria sull’importo della multa sarà necessaria l’approvazione e l’adesione da parte dei Comuni alla rottamazione delle cartelle Equitalia. 
     
    Trattandosi di una sanzione amministrativa, ovvero somma di spettanza territoriale, bisognerà attendere la delibera dei singoli Enti locali. 
     
    Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma contenuta nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017, i Comuni e gli Enti locali che aderiranno alla sanatoria su interessi e sanzioni per le multe stradali, dovranno pubblicare sul sito istituzionale la delibera di adesione alla procedura. 
     
    Viceversa  per gli altri tributi messi a ruolo lo sconto è sostanzialmente molto maggiore in quanto comprende le sanzioni, gli interessi di mora e le eventuali somme aggiuntive (per esempio quelle previste per i contributi previdenziali). 
     
    In particolare:
     
    - Per tutte le cartelle notificate tra il 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2016, i contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dovranno presentare, tramite apposita domanda, l’istanza all’agente della riscossione entro il 31 marzo 2017 indicando la modalità di pagamento scelta (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o con pagamento diretto agli sportelli del concessionario della riscossione). 
     
    - A questo punto Equitalia dovrà rispondere entro il 31 maggio 2017 e, secondo le ultime disposizioni emanate, il debito fiscale potrà essere estinto in cinque rate: tre, pari al 70% dell’importo, dovranno essere pagate entro il 31 dicembre 2017 e le restanti due (30% dell’importo) entro il 30 settembre 2018. 
     
    - Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione con la ripresa del conteggio delle sanzioni e degli interessi delle vecchie cartelle e la ripartenza delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione anche di una nuova possibilità di rateazione. 
     
    - La sanatoria sarà valida anche per chi ha già in corso una rateizzazione (occorre essere in regola con le rate che scadono tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2016) e chi vi aderisce non potrà subire pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi.
     

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