Se si versa entro il 22 agosto, maggiorazione dello 0,4% cumulata a quelle dal 17 marzo
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 14 ottobre 1999 n. 542 i soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2016 possono effettuare il pagamento del saldo IVA entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione unificata stessa (es. IRPEF o IRES), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2016.
Come è noto è stata disposta la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2016 e IRAP 2016, a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
In particolare:
- al 6 luglio 2016 (invece del 16 giugno), senza alcuna maggiorazione;
- oppure al 22 agosto 2016 (invece del 18 luglio, poiché il 16 cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo .
Sulla base dei chiarimenti forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 21 giugno 2012 n. 69, ne deriva che :
- in caso di versamento del saldo IVA 2015 entro il 6 luglio, la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo si applica solo fino al 16 giugno (termine ordinario dei versamenti di UNICO 2016); la proroga non comporta l’applicazione di un’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il periodo dal 17 giugno al 6 luglio.
Un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2015 entro il 6 luglio, deve maggiorarlo dell’1,2% (0,4% per i periodi 17 marzo-16 aprile, 17 aprile-16 maggio e 17 maggio-16 giugno).
- se il versamento del saldo IVA 2015 viene però ulteriormente differito dal 6 luglio al 22 agosto, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% deve essere applicata sull’importo complessivamente dovuto, comprensivo delle suddette maggiorazioni calcolate fino al 16 giugno.
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2015 entro il 22 agosto deve maggiorarlo dell’1,2% per il differimento fino al 6 luglio; sull’importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,2% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento al 22 agosto (la maggiorazione totale è quindi pari all’1,6048%).
Per i soggetti IRES , con bilancio “solare”, non coinvolti dalla proroga poiché hanno approvato il bilancio 2015 a giugno 2016:
- se versa il saldo IVA 2015 entro il 18 luglio (poiché il 16 cade di sabato), deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo-16 aprile, 17 aprile-16 maggio, 17 maggio-16 giugno e 17 giugno-16 luglio); in tal caso, infatti, la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 542/99, si applica in relazione a quattro mesi, poiché il termine ordinario per il versamento dell’IRES derivante dal modello UNICO 2016 SC è stabilito al 16 luglio;
- se, invece, versa il saldo IVA 2015 entro il 22 agosto (per effetto del differimento feriale), deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 16 luglio e sull’importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento al 22 agosto (la maggiorazione totale è quindi pari al 2,0064%).
Si precisa, infine, che la suddetta disciplina prevista per il versamento del saldo IVA non si applica al versamento dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore. In tal caso, infatti, l’art. 2 comma 2 del DPR 31 maggio 1999 n. 195 stabilisce che il versamento deve avvenire, come regola generale applicabile a tutti i contribuenti indipendentemente dalle modalità dichiarative, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta sul reddito, con conseguente applicazione delle proroghe al 6 luglio o al 22 agosto (con la maggiorazione dello 0,4%).