Lo prevede la Manovra 2019.
La possibilità è prevista per coloro che si trovano in difficoltà economica.
Una prima ipotesi di “saldo e stralcio” riguarda le cartelle fino a 1.000 euro, per le quali la cancellazione è prevista per le somme iscritte a ruolo “risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
La cancellazione della somma dovuta è automatica senza che i contribuenti interessati siano tenuti a presentare apposita istanza.
L’importo è comprensivo della quota capitale, quindi delle imposte, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, risultanti dai singoli carichi. Devono essere esclusi, al fine di verificare il mancato superamento della soglia di 1.000 euro, sia gli interessi di mora, ma anche i compensi spettanti al concessionario della riscossione, cioè il relativo aggio.
Il beneficio è integrale riguardando le imposte, gli interessi di ritardata iscrizione e le relative sanzioni.
Una seconda ipotesi di stralcio è quella inserita nel maxiemendamento proposto dal Governo, che sarà recepito in sede di approvazione della legge di Bilancio 2019.
In particolare è previsto:
- che la definizione riguardi il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017;
-
che non siano previsti limiti rispetto ai singoli carichi della riscossione che possono anche superare i 1.000 euro;
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che la definizione riguardi esclusivamente i carichi afferenti a tributi non versati risultanti dalle dichiarazioni fiscali;
-
che la definizione sia subordinata alla sussistenza di uno stato di difficoltà economica del contribuente;
-
che lo sconto non sia integrale: le imposte dovranno essere versate, sia pure in parte, a seconda della gravità della situazione economica in cui versa il contribuente.
La disposizione si applicherà esclusivamente alle persone fisiche.
Restano escluse le società di capitali e di persone, anche se versano in uno stato di evidente difficoltà economica.
Lo stato di difficoltà economica in cui versa il contribuente dovrà essere grave e comprovato, collegandolo con il valore assunto dall’indicatore ISEE che non potrà comunque superare l’importo di 20.000 euro.
La misura degli sconti è graduale, per scaglioni, a seconda dell’effettivo valore raggiunto dall’indicatore ISEE.
Lo stralcio fa sorgere l’obbligo di versamento del 16% delle somme complessivamente affidate al concessionario della riscossione, compresi gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, qualora l’ISEE non risulti superiore a 8.500 euro; del 20% laddove l’ISEE sia compreso tra 8.501 e 12.500 euro e del 35% nel caso in cui l’ISEE sia superiore a 12.500 euro, ma non a 20.000 euro.
In base alla nuova previsione i contribuenti dovranno manifestare espressamente la volontà di avvalersi della nuova ipotesi di definizione presentando apposita istanza entro il 30 aprile 2019.