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Saldo e stralcio delle cartelle.

  • di Luigi Mondardini

    Lo prevede la Manovra 2019.

    La possibilità è prevista  per coloro che si trovano in difficoltà economica.

    Una prima ipotesi di “saldo e stralcio” riguarda le cartelle fino a 1.000 euro, per le quali la cancellazione è prevista per le  somme iscritte a ruolo “risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

    La cancellazione della somma dovuta  è automatica senza che i contribuenti interessati siano tenuti a presentare apposita istanza.

    L’importo  è comprensivo della quota capitale, quindi delle imposte, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, risultanti dai singoli carichi. Devono essere esclusi, al fine di verificare il mancato superamento della soglia di 1.000 euro, sia gli interessi di mora, ma anche i compensi spettanti al concessionario della riscossione, cioè il relativo aggio.


    Il beneficio è integrale riguardando le imposte, gli interessi di ritardata iscrizione e le relative sanzioni.

    Una seconda ipotesi di stralcio  è quella inserita nel  maxiemendamento proposto dal Governo, che sarà recepito in sede di approvazione della legge di Bilancio 2019.

    In particolare è previsto:


    - che la definizione riguardi  il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017;

     

    • che non siano previsti  limiti  rispetto ai singoli carichi della riscossione che possono anche superare i 1.000 euro;  

     

    • che la definizione riguardi  esclusivamente i carichi afferenti a tributi non versati risultanti dalle dichiarazioni fiscali;

     

    • che la definizione sia subordinata alla sussistenza di uno  stato di difficoltà economica del contribuente;

     

    • che lo sconto non sia  integrale: le imposte dovranno essere versate, sia pure in parte, a seconda della gravità della situazione economica in cui versa il contribuente.


    La disposizione si applicherà esclusivamente alle persone fisiche.

    Restano escluse le società di capitali e di persone, anche se versano in uno stato di evidente difficoltà economica.


    Lo stato di difficoltà economica in cui versa il contribuente dovrà essere grave e comprovato, collegandolo con il valore assunto dall’indicatore ISEE che non potrà comunque superare l’importo di 20.000 euro.

    La misura degli sconti è graduale, per scaglioni, a seconda dell’effettivo valore raggiunto dall’indicatore ISEE.

    Lo stralcio fa sorgere l’obbligo di versamento del 16% delle somme complessivamente affidate al concessionario della riscossione, compresi gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, qualora l’ISEE non risulti superiore a 8.500 euro; del 20% laddove l’ISEE sia compreso tra 8.501 e 12.500 euro e del  35% nel caso in cui l’ISEE sia superiore a 12.500 euro, ma non a 20.000 euro.


    In base alla nuova previsione i contribuenti dovranno manifestare espressamente la volontà di avvalersi della nuova ipotesi di definizione presentando apposita istanza entro il 30 aprile 2019.

     

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