Scade il 30 novembre il termine ultimo per il pagamento .
Si tratta della terza rata della rottamazione, non essendo ancora vigente la proroga al 7 dicembre .
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione di adesione all’istituto; con i bollettini precompilati che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione relativa alla liquidazione degli importi inviata ai contribuenti entro il 31.5.2017; infine presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
La proroga suindicata è contenta nelle modifiche apportate in sede di conversione al D.L. 148/2017, ancora in attesa di approvazione da parte della Camera.
Analogamente coloro che avevano aderito alla “rottamazione” e non hanno versato o versato solo in parte o tardivamente le prime due rate previste rispettivamente il 31 luglio e il 2 ottobre 2017, devono effettuare i pagamenti dovuti entro il 30 novembre, in tal modo possono per essere riammessi alla rateazione.
Si ricorda che i contribuenti che desideravano aderire alla “rottamazione” erano tenuti a presentare apposita domanda all'agente della riscossione entro il 21 aprile 2017, che doveva comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.
Il pagamento degli importi rottamati doveva essere effettuato in un’unica soluzione ovvero a rate; in particolare il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018.
Per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è stata fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre (ora 7 dicembre); mentre per l'anno 2018, le rate residue devono essere versate nei mesi di aprile e settembre.
Per poter essere riammessi ai benefici della rottamazione i contribuenti saranno chiamati a rispettare la scadenza prevista per il 7 dicembre, pagando le rate pregresse unitariamente alla terza rata in scadenza.