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Rottamazione: tra la bis e la ter…..

  • di Luigi Mondardini

    Le rate in scadenza confluiscono nella rottamazione ter.

    Coloro che si sono avvalsi della  rottamazione – bis, con riferimento alle rate in scadenza il 30 novembre 2018 e il 2 febbraio 2019, potranno evitare di effettuare i  versamenti potendo far confluire le somme nell’importo  complessivo della rottamazione ter.

    In sostanza ,effettuata la  regolarizzazione di  eventuali rate omesse entro la scadenza del 7 dicembre prossimo, il debito residuo sarà rateizzato automaticamente dal Concessionario della Riscossione.

    Ciò comporterà l’allungamento del debito che  sarà suddiviso  su 18 rate. Le prime due aventi scadenza semestrale e le residue aventi scadenza trimestrale.

    Altra novità significativa riguarda  l’introduzione del c.d. “lieve inadempimento”, assente per quanto concerne le  precedenti due versioni della “rottamazione” delle cartelle.

    In effetti sia per la prima che la seconda rottamazione era prevista  la decadenza di tutti i benefici qualora il contribuente non avesse versato nei termini perentori di legge.

    Con un emendamento approvato  in Senato si introduce  una soglia di tolleranza di cinque giorni, applicabile per ogni versamento e quindi, anche per le rate successive alla prima.

    La novità troverà applicazione già con la scadenza del 7 dicembre  per gli importi precedentemente omessi, che dovranno essere regolarizzati per  rientrare nella “Rottamazione – ter” .

    Anche  in questo caso, troverà applicazione la nuova disposizione e sarà ammesso il versamento tardivo purché effettuato entro il 12 dicembre prossimo.

    Anche sul versante  dei versamenti ,  pur rimanendo fermo il periodo massimo di rateazione in cinque anni, il numero massimo delle rate sale a 18; in particolare:

    • le rate avranno  scadenza semestrale ( luglio e novembre  nell’anno 2019) pari al 10% ciascuna dell’importo dovuto;
    • a partire dall’anno 2020 la periodicità sarà trimestrale.

    Infine il  testo del D.L. n. 119/2018 prevede la possibilità di rilascio della certificazione di regolarità contributiva a condizione che i carichi previdenziali risultino inclusi nella domanda di “rottamazione”.

     

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