Il D.L. 119/2018 prevede una riedizione delle precedenti rottamazione dei ruoli.
Si tratta dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1.01.2000 al 31.12.2017.
Sono previsti termini di pagamento più ampi per consentire un più ampio utilizzo della procedura. In particolare:
- la nuova norma prevede il pagamento in 10 rate consecutive con scadenza 31.07 e 30.11. di ogni anno, con istanza da presentare entro il 30.04.2019.
Il debito deve quindi essere estinto in un periodo massimo di 5 anni senza sanzioni e interessi di mora; restano dovuti:
- il capitale, gli interessi e l'aggio maturato in favore dell'agente della riscossione, oltre, naturalmente, agli interessi sulle somme dilazionate, che saranno calcolati nella misura del 2%. (anziché del 4,5%)
La nuova rottamazione potrà riguardare:
- anche i debitori che hanno aderito alla precedente definizione agevolata e che entro il 7.12.2018 effettueranno il pagamento delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.
In tal modo, sarà possibile beneficiare del differimento automatico delle somme restanti e sarà possibile effettuare i successivi versamenti in 10 rate consecutive di pari importo spalmate in 5 anni e con interessi pari allo 0,3% a partire dal 1.08.2019.
Il mancato pagamento delle rate scadute entro il 7.12.2018 rende l'istanza improcedibile.
Restano esclusi dalla definizione agevolata i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi a contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.
Restano altresì esclusi, ai sensi dell'art. 4 del decreto, i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati nel periodo dal 2000 al 2010, che saranno automaticamente annullati.