Una nuova misura di definizione agevolata
Si riferisce ai debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, denominata “Rottamazione-quinquies”.
Si tratta di un’importante opportunità per regolarizzare la propria posizione debitoria con condizioni particolarmente favorevoli.
COSA PREVEDE LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES
Aderendo alla definizione agevolata sarà possibile estinguere i debiti senza sanzioni e interessi né aggio di riscossione
Restano, quindi, dovute esclusivamente le somme a titolo di capitale e le spese per eventuali procedure esecutive.
QUALI DEBITI POSSONO ESSERE INCLUSI
La rottamazione riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni (IRPEF, IVA, ecc.);
- controlli automatici e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72);
- contributi previdenziali INPS non derivanti da accertamento.
Sono ammessi anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, purché i carichi rientrino nei limiti sopra indicati.
Sono invece esclusi i debiti già inseriti in piani di rottamazione-quater regolarmente pagati al 30 settembre 2025.
SCADENZA PER PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER).
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il contribuente può scegliere tra:
- Pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026.
- Pagamento rateale fino a 54 rate bimestrali (pari a circa 9 anni).
Importo minimo della rata è 100 euro, gli interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Scadenze principali:
- 31 luglio 2026
- 30 settembre 2026
- 30 novembre 2026
Successivamente rate bimestrali fino al 31 maggio 2035.
EFFETTI DELLA DOMANDA
Dalla presentazione dell’istanza:
- sono sospese le azioni esecutive;
- non possono essere avviati nuovi pignoramenti;
- non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche;
- sono sospesi i pagamenti di eventuali rateazioni in corso.
Il contribuente non è considerato inadempiente ai fini DURC.
DECADENZA DAI BENEFICI
La rottamazione decade:
- in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata;
- in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
Le somme versate restano acquisite come acconti sul debito residuo.