Si tratta dei carichi trasmessi agli Agenti della riscossione nel periodo.
Per “carichi” si intendono non solo i ruoli, ma anche gli importi affidati agli Agenti della riscossione a seguito di accertamento esecutivo oppure di avviso di addebito INPS.
Si possono rottamare i soli carichi trasmessi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dall’1.1.2017 al 30.9.2017.
La nuova rottamazione segue le regole di quella prevista precedente:
- vale per tutte le entrate riscosse dagli Agenti della riscossione con le previste eccezioni (ad esempio, carichi relativi a sanzioni non tributarie e non previdenziali, risorse proprie dell’Unione Europea, IVA all’importazione);
- non vale per le entrate riscosse in proprio dagli enti locali, da altri enti o dai concessionari locali;
- comporta lo stralcio per intero delle sanzioni amministrative tributarie, delle sanzioni civili connesse alle violazioni previdenziali (INPS, INAIL, Casse di previdenza professionali) e degli interessi di mora
Bisogna pagare, per intero, gli importi a titolo di capitale, interessi diversi da quelli di mora e gli aggi di riscossione parametrati al dovuto.
Non è necessario rottamare tutti i carichi, potendo sussistere una rottamazione parziale; pertanto il debitore può scegliere quali ruoli, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS rottamare.
Il modello per la domanda relativa alla nuova rottamazione dei ruoli a pena di decadenza, va presentato entro il 15.5.2018.
Entro il 30.6.2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’importo da pagare per effetto della rottamazione; quindi, non è prevista l’autoliquidazione
delle somme.
Gli importi devono essere pagati in unica soluzione oppure in cinque rate, osservando le seguenti scadenze:
- 31.7.2018, per la totalità delle somme o la prima rata;
- 30.9.2018, per la seconda rata;
- 31.10.2018, per la terza rata;
- 30.11.2018, per la quarta rata;
- 28.2.2019, per la quinta rata.
I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi.