Anticipazioni relative alla legge di bilancio 2017 : ipotesi di rottamazione delle cartelle.
Non sarà tecnicamente un condono, nel senso che il contribuente dovrà pur sempre pagare la totalità delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta e contributi o affidate ad Equitalia in forza di accertamento esecutivo.
Verranno però abbonati gli interessi, le sanzioni e gli aggi di riscossione.
Si tratta di ogni sanzione amministrativa prevista dalla legge tributaria o contributiva: ad esempio le sanzioni da dichiarazione infedele contestate nell’accertamento, quelle da tardivo versamento scaturenti dalla liquidazione automatica , le le sanzioni susseguenti al mancato versamento dei contributi previdenziali .
Anche sul versante degli interessi gli effetti sono molto positivi: se nulla viene specificato, rientrano tutti gli interessi previsti dalle leggi fiscali, quindi sia gli interessi di mora che da ritardata iscrizione a ruolo.
Per avvalersi della definizione, dovranno essere quindi corrisposti:
- tutti i tributi e i contributi, maggiorati degli interessi legali (il tasso andrà dunque applicato sui soli importi dovuti a titolo di contributo o di tributo, evitando ogni fenomeno di anatocismo fiscale);
- una somma forfetaria pari al 3% di tutte le somme iscritte a ruolo (la percentuale opera quindi sull’originario quantum iscritto a ruolo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi).
Non ci sono limiti quantitativi o di altro genere:; possono di conseguenza beneficiare della definizione coloro i quali hanno in corso una rateazione, o un contenzioso a condizione che rinuncino al ricorso, così come coloro i quali sono stati destinatari di ruoli straordinari.
Rientrano tutte le partite di ruolo rese esecutive sino al 31 dicembre 2015, ma il termine potrebbe anche slittare, comprendendo tutto o parte dell’anno in corso.
Gli importi potranno essere dilazionati in tre anni, ma la prima rata, sulla cui entità non è ancora possibile fornire anticipazioni, dovrà essere corrisposta entro i primi mesi del 2017.
Sul versante penale, rimane l’effetto attenuante o la causa di non punibilità degli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000.
Dal punto di vista procedimentale, il contribuente dovrà presentare apposita domanda ad Equitalia, entro un termine perentorio (90 giorni dall’entrata in vigore della legge o del decreto), e ciò inibirà nuove azioni esecutive, e, probabilmente cautelari.