Occorre presentare apposita dichiarazione entro il 31 marzo 2017
Nuovi chiarimenti da Equitalia sulla rottamazione dei ruoli.
In caso di accertamento con adesione, rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi affidati all’Ufficio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
In particolare, per i carichi iscritti a ruolo la data di consegna è determinata ai sensi dell’art. 4 del DM n. 321/99.
Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, il contribuente può rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine, non si può più rinunciare.
A seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione, sarà revocata la sospensione e il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.
Il contribuente può presentare entro il 31 marzo 2017 più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle e nell’ambito delle stesse per singoli ruoli.
Non vengono ravvisati, inoltre, elementi ostativi alla presentazione della dichiarazione di adesione per le sanzioni collegate all’avviso dei Monopoli.
Nella procedura fallimentare, curatore legittimato a presentare l’istanza.
Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione, per i carichi rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale.