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Rottamazione cartelle: altri chiarimenti

  • di Luigi Mondardini

    Circolare n.2/E dell’Agenzia delle Entrate con indicazioni operative.

    C’e’ tempo fino al 31 marzo  per presentare agli Agenti della riscossione la dichiarazione   indicante per quali debiti  attivare la procedura.
     
    La rottamazione consente di non pagare  sanzioni e interessi di mora, versando solo il capitale, gli interessi, le spese sostenute per le procedure di recupero del credito e l’aggio dovuto agli Agenti della riscossione.
     
    Si tratta di tutte le somme affidate agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016; non è invece  possibile attivare la procedura per i carichi non affidati entro il 31 dicembre 2016. 
     
    È possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza l’Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria. 
     
    Il contribuente   può  definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016
    Non sussiste l’obbligo  a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano. Possono  essere definiti i carichi di sole sanzioni, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie. 
     
    Se dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare  ( in un’unica soluzione oppure una delle rate) , la definizione agevolata perde di efficacia e la procedura non va a buon fine. Gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. 
     
    Decaduta la procedura,  riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione; viene meno la possibilità di rateizzazione del pagamento del debito, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata.
     
    Possono essere definiti anche i carichi in contenzioso. 
     
    Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente,  con l’integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata, riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia.
     

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