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Rottamazione a più opzioni.

  • di Luigi Mondardini

    Le cartelle definibili anche a saldo e stralcio.

    Riguarda solo le  persone fisiche, essendo  escluse le società di persone, le società di capitali e gli altri enti che hanno debiti affidati agli Agenti della Riscossione.

    Per la rottamazione ter, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha approvato il modello “Da 2018” per la definizione delle somme affidate all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

    Attraverso il servizio “Fai D.A. te” i contribuenti, direttamente , senza pin e password, ma solo  trasmettendo i documenti di riconoscimento, possono  chiedere l’elenco delle cartelle “rottamabili”, visionare l’importo dovuto e, in tempo reale, inviare la domanda di adesione.

    La  domanda di adesione alla rottamazione ter va inoltrata entro il 30 aprile 2019,  online, oppure tramite posta elettronica certificata (pec); in alternativa, si può presentare il modello, compilato e firmato, agli sportelli della Riscossione.

    L’importo dovuto per la terza rottamazione si potrà versare:

    -  in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

    - fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni)

    Le rate andranno versate come segue:

    • le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019 ( pari al 10% del dovuto) .
    • Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, si dovranno pagare entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. 
       
    • Il pagamento rateale richiede il versamento degli  interessi nella misura del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2019.
    • E’ inoltre prevista una “tolleranza” massima di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della definizione. 

    La quarta rottamazione a saldo e stralcio prevede, in aggiunta alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, sconti variabili dal 65 all’84 per cento degli importi dovuti a titolo di capitale e interessi.

    Questa procedura è riservata a coloro  che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica e riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, diversi da quelli che sono stati annullati automaticamente entro il 31 dicembre 2018 (“saldo e stralcio 2018” per i debiti fino a mille euro).


    E’ possibile definire anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi. 


    La  grave e comprovata situazione di difficoltà economica richiesta per accedere alla rottamazione sussiste quando l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non supera i  20mila euro.

    Le persone interessate devono corrispondere  le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi nella misura pari al 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro; al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro; al 35%, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro e non superiore a 20mila euro.

    E’ inoltre previsto che :

    -  il debitore presenti la dichiarazione entro il 30 aprile 2019;

    - le somme dovute siano  versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35% con scadenza il 30 novembre 2019, il 20% con scadenza il 31 marzo 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021. In caso di rateazione, si applicano interessi del 2% annuo. 

     

    Così come è disposto per la terza rottamazione, per chi paga a rate, è prevista una tolleranza di 5 giorni. Nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni, non scatta perciò la decadenza dai benefici e non sono dovuti interessi.

     

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