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Rivalutazione con effetti fiscali ritardati

  • di Luigi Mondardini

    La rivalutazione esplica i suoi effetti dal 2019.

    La Legge di stabilità 2016 ripropone la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, presenti nei bilanci 2014 e 2015. 
     
    Tale rivalutazione riguarda tutti i beni d’impresa, producendo sempre effetti fiscali oltre che civilistici. 
     
    L’imposta sostitutiva dovuta  è pari al 16% o al  12%, a seconda che i beni rivalutati siano ammortizzabili o meno. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l’applicazione di una imposta sostitutiva nella misura del 10%.
     
    Nel caso di trasferimento in data anteriore all’inizio del quarto esercizio ( prima del 2019) successivo a quello nel cui bilancio  è stata effettuata la rivalutazione,  ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze imponibili si deve considerare il valore anterivalutazione.  
     
    Si tratta delle ipotesi di: cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore .
     
    Quindi ai fini fiscali :
     
    - i maggiori valori iscritti sono riconosciuti a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata operata; quindi dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, per i soggetti solari.
     
    - Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, il valore rivalutato assume efficacia a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello di  rivalutazione ; quindi dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, per i soggetti solari.
     
    Solo per i beni immobili, invece, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017. 
     
    Decorso il termine di sospensione , il costo fiscalmente riconosciuto dei beni rivalutati terrà conto del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione. 
     
    Qualora il  bene rivalutato venga ceduto  nel corso del periodo di “sospensione” , le plusvalenze e le minusvalenze dei beni saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione ; nel contempo viene  riconosciuto in capo al cedente un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti.
     

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