Le sanzioni per il mancato versamento.
I sostituti d’imposta operano e versano le ritenute ( a titolo di acconto o imposta) su retribuzioni corrisposte a dipendenti e collaboratoti e altre fonti reddituali ( ad esempio dividendi corrisposti ai soci, oppure ristorni eseguiti a favori dei soci di cooperative.)
Il versamento della ritenuta va eseguito entro il 16 del mese successivo quello del pagamento del compenso/retribuzione.
Qualora il sostituto non operi o non versi la ritenuta entro i termini , si applicano le sanzioni rivisitate dalla riforma contenuta nel D. L.gs n. 158/2015 ed entrata in vigore con decorrenza 1° gennaio 2016 ed applicabile anche a violazioni commesse in anni precedenti.
La sanzione piena – Tre sono le ipotesi che potrebbero verificarsi, ossia:
• il sostituto applica la ritenuta ma non la versa nei termini;
• il sostituto non applica e non versa la ritenuta;
• il sostituto versa le ritenuta ma non la applica.
Il sostituti potrebbe operare la ritenuta , ma non procedere al suo versamento.
In tal caso troverà applicazione la sanzione pari al 30% per omesso versamento.
Oppure il sostituto versa la ritenuta, ma paga un compenso senza decurtarne l’importo ; sostanza non la applica. In questa ipotesi la sanzione prevista è pari al 20%.
Infine il sostituto non applica e non versa la ritenuta: in presenza di entrambe le omissioni troverà applicazione la sanzione più grave delle due ossia quella del 30%.
Si ricorda che per ritardi non superiori a 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà dal 30% al 15%.
In caso di omesso versamento è possibile ricorrere al ravvedimento operoso con l’applicazione graduale delle sanzioni, oltre agli interessi al tasso legale annuo per ogni giorno di ritardo ( attualmente 0,2%).
Nella compilazione del Modello F24 per il versamento , gli interessi non vanno indicati con codice tributo a parte, ma vanno sommati alla ritenuta da versare, mentre la sanzione va indicata con il codice tributo 8906.
In particolare si applicheranno le seguenti sanzioni:
- lo 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno;
- 1/10 del 15% (ossia 1,5%) se la regolarizzazione avviene oltre i 14 giorni ma entro il 30° giorno;
- 1/9 del 15% (ossia 1,67%) se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro il 90° giorno;
- 1/8 del 30% (ossia 3,75%) se la regolarizzazione avviene oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione dichiarazione relativa anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- 1/7 del 30% (ossia 4,29%) se la regolarizzazione avviene entro il termine presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- 1/6 del 30% (ossia 5%) se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- 1/5 del 30% (6%) de la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (Processo verbale di constatazione).