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Ritenute e contratti di appalto.

  • di Luigi Mondardini

    La nuova disciplina a partire dal 1.1.2020

    In sede di conversione del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina delle ritenute /  compensazioni nei contratti di appalto / subappalto c.d. “labour intensive”.

    In particolare si prevede :

    − in capo all’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice l’obbligo di versare le ritenute operate mediante distinti mod. F24 per ciascun committente;

    − a carico del committente la verifica dell’avvenuto versamento.

    I soggetti interessati sono esonerati dai nuovi obblighi se in possesso di una specifica certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

    Il committente  , cioè chi assume  la qualifica di sostituto d’imposta (spa, srl, enti non commerciali, società di persone e soggetti assimilati, ditte individuali, lavoratori autonomi, società agricole, commissari liquidatori / curatori fallimentari, ecc., compresi i condomini) , che affida ad un’impresa l’esecuzione di opere o servizi, sulla base di contratti d’appalto,  subappalto,  affidamento a consorziati,  rapporti negoziali labour intensive, deve richiedere all’impresa appaltatrice, subappaltatrice,  affidataria copia dei mod. F24 relativi al versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori (dipendenti / assimilati) impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio.

    Tale onere scatta al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:

    - importo complessivo annuo superiore a € 200.000;

    - utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente;

    - utilizzo di beni strumentali dello stesso committente (o ad esso riconducibili).

    Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice, affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di utilizzare in compensazione i crediti a disposizione.

    Il  predetto limite di 200 mila euro  ha valenza annuale nei confronti della singola impresa appaltatrice o subappaltatrice o affidataria. In particolare in  presenza di più opere o servizi affidati alla stessa impresa va fatto riferimento alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti. Pertanto, i valori relativi ai singoli contratti verso ogni singola impresa devono essere “monitorati” durante l’anno, al fine di verificare l’eventuale superamento del limite in esame.

    In tale caso, dal superamento del predetto limite, le disposizioni “scattano” in relazione a tutti i contratti in essere a tale data.

    Ad esempio:

    La ALFA  spa (committente), nel corso del 2020, stipula 3 contratti di appalto con la BETA  srl (appaltatrice) di cui, due contratti, del valore di € 70.000 ciascuno, sono affidati dall’1.2.2020 e si concludono il 31.8.2020;  un contratto, del valore di € 130.000, dall’1.5.2020 al 31.10.2020.

    In tale situazione, gli obblighi  trovano applicazione dall’1.5.2020 al 31.8.2020 per i primi 2 appalti; dall’1.5.2020 al 31.10.2020 per il terzo appalto.

    Diversamente, nel caso in cui il committente abbia in essere più contratti con più imprese, ma nessuno di essi superiore a € 200.000, le disposizioni  non trovano applicazione.

    Il “prevalente utilizzo di manodopera” si riflette sul fatto che la tipologia contrattuale stipulata tra le parti diventa “a rischio”, assumendo le caratteristiche dell’illecita somministrazione di manodopera.

    Sono senz’altro esclusi  i contratti che prevedono la realizzazione del bene (ad esempio, infissi) presso la sede dell’impresa appaltatrice con il successivo montaggio degli stessi nel cantiere dell’impresa committente.

    È opportuno comunque che sia chiarito il “metro” utilizzabile per la valutazione della “prevalenza”.

    Per l’applicazione degli obblighi in esame è, infine, necessario l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. Tale ipotesi si verifica, ad esempio, nel caso in cui i lavori, benché affidati ad un soggetto terzo, sono eseguiti mediante beni strumentali resi disponibili dallo stesso committente.

    Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo sulle ritenute versate, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

    • copia dei mod. F24; un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere / servizi, contenente: il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun dipendente in esecuzione dell’opera / servizio affidato;  l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;  l’ammontare delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tali dipendenti, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i versamenti “sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente”, consentendo all’impresa appaltatrice di predisporre un unico mod. F24 per tutti i lavoratori impiegati presso lo stesso committente.

    Nel caso in cui alla scadenza del versamento delle ritenute operate, sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice / affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice / affidataria.

    Il committente ha l’obbligo di comunicare entro 90 giorni al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate tale situazione.

    Il  committente, in caso di inottemperanza agli obblighi sopra accennati, è tenuto

    al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o

    affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione”.

    Gli esoneri.

    Gli obblighi sopra esaminati non si applicano nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione di affidabilità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (una sorta di “DURC-fiscale”), la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:

    - essere in attività da almeno 3 anni;

    - essere in regola con gli obblighi dichiarativi;

    - aver effettuato, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi / compensi, risultanti dalle dichiarazioni medesime.

    Si precisa che  non rilevano esclusivamente i versamenti effettuati a titolo di imposte sui redditi, ma qualsiasi versamento effettuato tramite il mod. F24 (sono considerati, quindi, anche i versamenti a titolo di IVA, ritenute fiscali, ecc.).

    Inoltre occorre non avere iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi / avvisi di addebito affidati all’Agente della riscossione relativi a IRPEF / IRES/ IRAP / ritenute / contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

    Tale requisito non va considerato per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

    I predetti requisiti devono verificarsi congiuntamente.

    La citata certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio (le modalità di richiesta / rilascio della certificazione sono demandate ad uno specifico Provvedimento).

    Le  imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di pagamento dei contributi previdenziali / assistenziali;  premi assicurativi obbligatori; maturati in relazione ai dipendenti impiegati direttamente nell’esecuzione dell’opera / servizio.

    Tale divieto non opera per le imprese in possesso della predetta certificazione di affidabilità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

    L’esclusione in esame riguarda i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere / servizi affidati.

    I  nuovi obblighi “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

    Di conseguenza, i nuovi obblighi sono applicabili ai versamenti effettuati nel mese di febbraio 2020, anche in merito a contratti di appalto / affidamento / subappalto stipulati prima dell’1.1.2020.

    Pertanto, per le ritenute operate a gennaio 2020 riferite a retribuzioni di dicembre 2019 (pagate a gennaio 2020), i nuovi obblighi non trovano applicazione.

     

     

     

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