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Ritenute d’acconto: sospensione fino al 31.5.2020

  • di Luigi Mondardini

    La possibilità con il c.d. “Decreto Liquidità” .

    E’ possibile non subire la ritenuta d’acconto sulle somme percepite da lavoratori autonomi e  agenti e rappresentanti di commercio che  nel 2019 hanno conseguito compensi / ricavi non superiori a € 400.000 e  nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato.

    In particolare la sospensione opera per i compensi / ricavi percepiti dal 17.3 al 31.5.2020 .

    Le ritenute non operate dal committente / sostituto d’imposta in applicazione della disposizione in esame dovranno essere versate, in un’unica soluzione o in forma rateale (al massimo 5 rate mensili) dal professionista / agente e rappresentante di commercio entro il 31.7.2020 .

    Sono interessati  i soggetti che ordinariamente sono assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (lavoratori autonomi e  agenti / rappresentanti di commercio) che  hanno il domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia e  nel 2019 hanno conseguito compensi / ricavi non superiori a € 400.000.

    Non rilevano gli ulteriori compensi / ricavi eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale (ai fini ISA).

    Condizione per usufruire della sospensione :  non si devono avere sostenuto  nel mese  precedente  spese per lavoro dipendente o assimilato.

    Il periodo nel quale è possibile fruire della “sospensione” delle ritenute è prolungato di 2 mesi (il periodo “originario” era dal 17.3 al 31.3.2020).

    In sostanza  la possibilità di incassare il compenso / provvigione senza subire le ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73, è fruibile a condizione che la percezione di tali redditi avvenga nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del c.d. “Decreto Cura Italia”) e il 31.5.2020.

    Adempimenti:

    Il soggetto interessato è tenuto a rilasciare un’apposita dichiarazione”.

    In  fattura va omessa l’indicazione della ritenuta d’acconto. In caso di emissione della fattura elettronica, pertanto, nella sezione “DettaglioLinee” la voce “Ritenuta” non va valorizzata con “SI” e conseguentemente non va compilato il blocco “DatiRitenuta”.

    La dicitura da riportare nella fattura cartacea ovvero nella “Causale” della fattura elettronica per giustificare l’assenza della ritenuta d’acconto potrebbe essere  la seguente: “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 19, del decreto-legge n. 23 del 2020”.

    ( N.B. la non applicazione della ritenuta è subordinata all’effettuazione del pagamento entro il 31.5.2020, ossia entro il termine del periodo di sospensione disposto dalla norma).

    Le ritenute che non sono state operate e versate dal cliente / casa mandante (sostituto d’imposta) in applicazione della disposizione in esame dovranno essere versate direttamente dal lavoratore autonomo / agente e rappresentante di commercio:

    • in un’unica soluzione entro il 31.7.2020 ;
    • ovvero in forma rateale, senza interessi e sanzioni. In tal caso è possibile scegliere fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, “a decorrere dal mese di luglio”. Pertanto, la prima rata va versata entro il 31.7.2020, la seconda il 31.8.2020 e così via.

     

     

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