La Corte di Cassazione ha risolto la questione in senso positivo.
La tematica concerne la spettanza della detrazione per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica su immobili concessi in locazione a terzi.
A fronte del diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, la dottrina e la giurisprudenza si sono frequentemente espresse per l’ammissibilità al beneficio delle società immobiliari di gestione per le spese sostenute per i predetti interventi su immobili dalle stesse locati.
Relativamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, l’Agenzia ha sempre sostenuto che la detrazione sia riconosciuta solo con riferimento agli “ immobili strumentali” , con esclusione di quelli concessi in locazione a terzi.
Viceversa , sia in dottrina che in giurisprudenza è riconosciuta l’assenza di limitazioni ( a livello di norme e di Decreto attuativo) con conseguente riconoscimento della detrazione anche a favore delle società immobiliari di gestione per gli immobili oggetto di locazione.
Si è quindi instaurato un rilevante contenzioso in materia, conclusosi spesso a favore del contribuente con riconoscimento della detrazione da parte della Corte ( sentenza della Cassazione del 23.7.2019, n. 19815.)
La Corte di Cassazione rileva innanzitutto che l’indicazione formulata dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 340/E “è solo un parere formulato dall’Agenzia in risposta ad uno specifico quesito di un contribuente, che non vincola nè il destinatario nè a maggior ragione il giudice”.
I Giudici evidenziano che l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia “collide con il carattere di «detrazione dall’imposta» proprio del beneficio fiscale, che è estraneo al diverso tema della quantificazione del «reddito imponibile», che, invece, assiste la linea argomentativa del fisco; in secondo luogo, è incompatibile con l’interpretazione letterale delle norme che introducono l’agevolazione fiscale, senza prevedere alcuna limitazione soggettiva”.
A conferma di ciò, il Legislatore, nel momento in cui ha inteso porre un limite alla fruizione dell’agevolazione, ha introdotto una norma speciale con la quale ha stabilito che in caso di leasing la detrazione spetta esclusivamente all’utilizzatore e non alla società concedente.
Un’analoga disposizione non è invece stata prevista con riguardo alle imprese la cui attività consiste nella locazione immobiliare.
Il diverso trattamento delle varie tipologie di interventi.
La Cassazione, nell’ambito della sentenza 17.6.2015, n. 12466 nega la possibilità per le imprese di usufruire della detrazione per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Infatti, la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- è espressamente riservata alla persone fisiche
- si riferisce alla sola ipotesi di determinazione del reddito immobiliare secondo i criteri fondiari.
Del resto per gli immobili strumentali e gli immobili - merce, il cui reddito è determinato quale differenza tra costi e ricavi, qualora si riconoscesse la detrazione si determinerebbe una duplicazione di deduzioni (una prima volta per effetto della deducibilità del costo e una seconda volta per il riconoscimento della detrazione), con conseguente indebito arricchimento dell’imprenditore.
Analogo ragionamento non può essere esteso alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, i cui beneficiari, per espressa previsione normativa, comprendono anche le imprese.
Tale agevolazione infatti non riguarda la sola categoria dei soggetti IRPEF, ma è diretta a beneficio di tutte le categorie immobiliari e di tutti i soggetti che ne hanno la proprietà, con la sola limitazione prevista in caso di leasing, vista la finalità pubblicistica di un generalizzato miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale.
A conclusione della pronuncia n. 19815 la Corte di Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente ... per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi”.