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Risparmio energetico con sconto in fattura

  • di Luigi Mondardini

    Pubblicato il 31 luglio il relativo Provvedimento.

    Sono tate definite le modalità operative per  godere delle detrazioni per risparmio energetico e sisma bonus, sotto forma di minor prezzo pagato ai fornitori.

    E’ stata infatti introdotta la possibilità, nel caso di interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche , di poter avvalersi  delle detrazioni fiscali, sotto forma di sconto sul corrispettivo ,anziché inserendole in dichiarazione.

    E’ lo stesso fornitore che anticipa lo sconto , recuperandolo  sotto forma di credito di imposta, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

    In pratica il soggetto che effettua interventi volti al risparmio energetico o di adozione di misure antisismiche  vede tramutato il beneficio fiscale in uno sconto sul prezzo da pagare al fornitore.

    Sarà necessario esercitare , da parte del soggetto avente diritto alla detrazione, una specifica opzione, da comunicarsi all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

    La comunicazione dovrà contenere, una serie di dati ivi compreso l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.

    Il fornitore , che dovrà recuperare le minori somme incassate ,  dovrà utilizzare il credito in compensazione con modello F24, da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

    Il recupero potrà avvenire a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.

    La quota di credito che non viene utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.


    Il fornitore potrebbe recuperare il credito  , in alternativa, cedendolo ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, ma una sola volta.

    La domanda è: quanti fornitori si renderanno disponibili a concedere ai propri clienti lo sconto diretto  in tal modo subendo una trafila amministrativa, che si complica ulteriormente in caso di ulteriore cessione, anche in considerazione del fatto che il recupero del credito avviene in cinque anni?

     

     

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