Pubblicata la guida relativa agli sgravi fiscali per il 2016 sugli interventi di riqualificazione .
La Stabilità 2016 ha prorogato la detrazione fino al 65% per chi aumenta il livello di efficienza energetica dell’immobile, fino al 31 dicembre 2016.
Dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36%.
La detrazione del 65% dall’Irpef o dall’Ires è concessa per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica negli edifici esistenti di qualunque categoria catastale.
Quindi possono essere fabbricati rurali e anche strumentali, sui quali l’intervento comporta una riduzione del fabbisogno per il riscaldamento, per il miglioramento termico dell’edificio, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali.
La detrazione spetta ai:
- titolari di un diritto reale sull’immobile;
- ai condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- agli ) gli inquilini;
- ai coloro che detengono l’immobile in base ad un contratto di comodato.
La detrazione spetta anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.
Si tratta del coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo grado; essi devono in ogni caso sostenere le spese per la realizzazione dei lavori.
Tra le novità:
- la detrazione del 65% è stata estesa anche all’acquisto, installazione e messa in opera di soluzioni domotiche, che consentono il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione.
- nel caso in cui il contribuente non abbia sufficiente capienza fiscale, il credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di efficienza energetica potrà essere ceduto dai singoli contribuenti alle imprese edili che hanno effettuato i lavori per interventi di riqualificazione di parti comuni degli edifici condominiali.
Inoltre:
- è stata eliminato l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta;
- è stato aumentata dal 4% all’8% la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che Banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori;
- eliminata la distinzione dei costi di manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
- esonerata la presentazione dell’attestato di certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di climatizzazione invernale.
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario avere la documentazione redatto da un tecnico abilitato e consistente:
- asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
- attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati ;
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori ( e non di ultimazione dei pagamenti), occorre trasmettere all’Enea copia dell’attestato di certificazione e scheda informativa.
I pagamenti relativi ai lavori oggetto di agevolazione fiscale variano a seconda della posizione del soggetto che li effettua:
- contribuente non soggetto del reddito d’impresa, deve effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
- il titolare di reddito d’impresa è invece esonerato da tale obbligo.
Si ricorda che nel bonifico bancario o postale vanno indicati:
- causale del pagamento
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- numero della partita Iva della ditta cha ha eseguito i lavori.