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Riqualificazione energetica anche nel 2018

  • di Luigi Mondardini

    Detrazioni al 65% fino al 31 dicembre 2018.

    Per  gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali la detrazione al 65 per cento è  già stata  prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021.
     
    La detrazione è peraltro ridotta al 50%  per cento per una serie di  interventi:
     
    - acquisto e installazione di finestre e infissi
    - schermature solari
    - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 
     
    Le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica, introdotte nel 2007, consentono di detrarre dall’imposta IRPEF ed IRES  una serie di  spese , da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. 
     
    Gli  interventi possono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici o su parti di edifici esistenti, ma non se ancora in costruzione,  di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
     
    In particolare gli interventi devono essere finalizzati a: 
     
    - ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento (detrazione massima 100.000 euro);
    - consentire il miglioramento termico dell’edificio tramite finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti (detrazione massima 60.000 euro);
    - installare pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione massima 60.000 euro);
    - sostituire gli  impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (detrazione massima 30.000 euro).
     
    Le detrazioni, da suddividere in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nella misura del 65%, 70%  e 75% a seconda che siano sostenute per interventi  sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
     
    Il diritto alla detrazione sorge in relazione all’effettivo  pagamento per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali secondo il criterio di “ cassa” , mentre per le imprese rileva la data di  ultimazione della prestazione, applicandosi il criterio di “competenza”.
     
    In ogni caso la detrazione non può eccedere l’imposta dovuta e l’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso. 
     

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