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Riproposta la rivalutazione di terreni e partecipazioni

  • di Luigi Mondardini

    E’ previsto nel Ddl. di bilancio 2017.

    Anche  per il 2017 sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
     
    Anche  il Ddl. di stabilità 2017 prevede l’applicazione dell’aliquota unica dell’8% (introdotta già a partire dalla proroga della rivalutazione per il 2016).
     
    A tal fine, occorrerà che entro il 30 giugno 2017:
     
    - un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
     
    - il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
     
    Si ricorda che la tassazione attuale prevede  l’aliquota del 26% per i capital gain sulle partecipazioni non qualificate e  l’imposizione IRPEF per il 49,72% per le partecipazioni qualificate.
     
    Sarà in ogni caso possibile  detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita , l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni, oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
     
    Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
     
    Nel caso in cui il valore di mercato della partecipazione sia divenuto inferiore rispetto a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente a quella in argomento, non è necessario procedere alla rideterminazione del costo. 
    Infatti, la vendita della partecipazione a un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.
     

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