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Riproposta la rivalutazione dei beni di impresa.

  • di Luigi Mondardini

    Possibile rivalutare beni ammortizzabili e partecipazioni.

    E’ dovuta una imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del  12% per i beni non ammortizzabili.

    La “nuova” rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve interessare  tutti i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017 appartenenti alla “stessa categoria omogenea”.

    Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021).

    Sono interessate alla rivalutazione le  società di capitali, comprese cooperative e mutue assicuratrici, gli  enti commerciali, soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità (ordinaria / semplificata).

    Per le imprese in contabilità semplificata va evidenziato che  :

    -        la rivalutazione richiede la redazione di un apposito prospetto dal quale risultino il costo dei beni e la rivalutazione effettuata.

    -        Possono essere rivalutati esclusivamente i beni acquisiti entro il 31.12.2017 che risultano dal registro dei beni ammortizzabili (se istituito) ovvero dal registro IVA degli acquisti.

    La rivalutazione interessa i beni d’impresa, comprese le partecipazioni in società controllate / collegate ex art. 2359, C.c. , che costituiscono immobilizzazioni  risultanti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e ancora presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018.

    Come accennato, per le imprese in contabilità semplificata, considerata l’assenza di un bilancio, va fatto riferimento ai beni risultanti dal registro dei beni ammortizzabili ovvero dal registro IVA degli acquisti.

    Oggetto di rivalutazione:  tutti i beni dell’impresa, sia mobili che immobili, salvo alcune specifiche esclusioni.

    In particolare sono  rivalutabili:

    -        Immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, beni completamente ammortizzati e immobilizzazioni in corso;

    -        immobilizzazioni immateriali costituite da beni giuridicamente tutelati (diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell’ingegno, marchi, ecc.);

    -        partecipazioni in società controllate / collegate iscritte tra le immobilizzazioni.

    La rivalutazione va effettuata per categorie omogenee; è pertanto necessario rivalutare tutti i beni che ricadono nella medesima categoria omogenea non essendo possibile “scegliere” di rivalutare alcuni ed escluderne altri.

    Sono esclusi dalla rivalutazione:

    - Immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresaossia i c.d. immobili merce.

    -  immobilizzazioni immateriali rappresentate dall’avviamento, costi di impianto ed ampliamento, costi di sviluppo, ecc. nonché beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, ecc.);

    - partecipazioni non di controllo / collegamento e partecipazioni di controllo / collegamento non costituenti immobilizzazioni;

    - beni in leasing in quanto non risultano iscritti a bilancio, compresi quelli riscattati nel corso del 2018 in quanto non risultano iscritti nel bilancio chiuso al 31.12.2017. La rivalutazione può comunque interessare i beni riscattati entro il 31.12.2017.

     

    Per  i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la rivalutazione va eseguita nel bilancio chiuso al 31.12.2018.

    Modalità di rivalutazione: può essere utilizzata una delle seguenti modalità alternative:

    - Rivalutazione del costo storico

    - Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento

    - Riduzione (totale o parziale) del fondo ammortamento

    All’interno della categoria omogenea possono essere utilizzati metodi diversi; di conseguenza, per i beni appartenenti alla stessa categoria può essere utilizzato, ad esempio, il metodo della rivalutazione del costo storico per alcuni di essi ed il metodo della riduzione sia del costo storico che del fondo ammortamento per altri.

    In ogni caso  il valore attribuito ai beni a seguito della rivalutazione non può essere superiore  al valore corrente, determinato in base al valore di mercato, ovvero  al valore “interno”, determinato dalla consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione.

    Alla medesima categoria omogenea la rivalutazione va effettuata utilizzando un unico criterio (valore di mercato / valore interno), ferma restando, come accennato, la possibilità di rivalutare con una delle 3 diverse modalità sopra esaminate.

    Il metodo scelto deve essere specificato nella Nota integrativa.

    Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione (2018), gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, poiché la rivalutazione è un’operazione successiva e di conseguenza l’ammortamento sui maggiori valori è calcolato dall’esercizio successivo all’iscrizione.

    Indipendentemente dalla modalità utilizzata, la rivalutazione comporta l’evidenziazione del “saldo attivo” di rivalutazione, così individuato: maggiore valore meno imposta sostitutiva. Tale saldo può alternativamente essere:  accantonato ad apposita riserva o  imputato a capitale.

    Effetti della rivalutazione sono  sia civilistici che fiscali:

    -        ai fini civilistici l’effetto è immediato;

    -        ai fini fiscali i maggiori valori attribuiti ai beni a seguito della rivalutazione hanno effetto “a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita”.

    Pertanto, a fronte della rivalutazione effettuata nel 2018 sui beni esistenti nel 2017 i vantaggi fiscali si produrranno dal 2021.

    A partire da tale esercizio sarà possibile tener conto del valore rivalutato al fine di  dedurre maggiori quote ammortamento e determinare il plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione.

    L’effetto fiscale differito, come precisato nella citata Circolare n. 14/E, riguarda anche l’IRAP.

    Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 14/E non è possibile effettuare la rivalutazione con effetti soltanto civilistici, senza versamento dell’imposta sostitutiva e rinuncia all’attribuzione alla stessa dell’effetto fiscale

    Imposta: la rivalutazione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva, determinata applicando alla base imponibile (differenza valore attribuito al bene a seguito della rivalutazione e costo non ammortizzato dello stesso), un’aliquota differenziata a seconda del bene rivalutato.

    Sui beni ammortizzabili , l’imposta è pari al  16%; su quelli non ammortizzabili il  12%. Inoltre qualora il soggetto interessato intenda affrancare il saldo attivo di rivalutazione è dovuta l’imposta sostitutiva pari al 10%.

    L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Considerato che la rivalutazione è eseguita nel bilancio chiuso al 31.12.2018, il versamento va effettuato entro l’1.7.2019 (il 30.6 cade di domenica) oppure entro il  31.7 con la maggiorazione 0,40%.

    Gli importi dovuti possono essere compensati nel mod. F24 con eventuali crediti tributari / contributivi disponibili.

    Saldo attivo di rivalutazione: è dato dalla  differenza tra il maggior valore del bene e l’imposta sostitutiva dovuta .

    Il trattamento fiscale differisce a seconda che lo stesso sia o meno affrancato.

    -        saldo attivo “non “ affrancato:  (considerato in sospensione d’imposta): in caso di distribuzione ai soci , le somme attribuite a questi ultimi, aumentate dell’imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito imponibile del soggetto che ha effettuato la rivalutazione nonché dei soci.  In tal caso sarà riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sostitutiva riferito al saldo attivo attribuito.

    -        se il saldo attivo  accantonato a riserva è utilizzato a copertura di perdite, non si produce alcun recupero a tassazione. In tal caso, tuttavia, non è possibile procedere alla distribuzione di utili fino al reintegro / riduzione della riserva in misura corrispondente.

    È possibile effettuare un affrancamento totale / parziale del saldo attivo di rivalutazione pagando un’ulteriore imposta sostitutiva. L’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione ha l’ effetto di “liberare” la riserva dal regime di sospensione dal 2019.

    A seguito dell’affrancamento  la riserva di rivalutazione qualora affrancata “è liberamente distribuibile e non concorre … a formare il reddito imponibile del soggetto che effettua la distribuzione”;

    In  caso di distribuzione l’importo percepito dal socio è tassato secondo le regole previste per i dividendi (applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%).

    Per le società di persone / srl trasparenti non si determina alcuna ulteriore imposizione in capo ai soci.

    Per le imprese in contabilità semplificata le disposizioni relative all'utilizzo del saldo attivo non risultano applicabili in quanto non effettuano alcun accantonamento a riserva

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