>

Rimborso IVA

  • di Luigi Mondardini

    I soggetti passivi Iva possono richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta .

    Tale richiesta è subordinata al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
     
    - risultante dalla dichiarazione Iva (art. 38-bis, comma 1);
     
    - ovvero, relativa a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Il credito del quarto trimestre può essere chiesto a rimborso solo in sede di dichiarazione annuale (art. 38-bis, comma 2).
     
    Dal 2010 la richiesta non deve essere più formulata attraverso la presentazione del Modello VR, ma compilando il quadro VR della dichiarazione annuale. 
     
    L'eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale può essere chiesta a rimborso:
     
    in caso di cessazione dell'attività (art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972);
     
    ovvero, al ricorrere delle ipotesi previste dall'art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.
     
    In particolare: 
     
    - differenza tra aliquota media su vendite e acquisti (art. 30, comma 3, lettera a);  prevalenza di operazioni non imponibili (art. 30, comma 3, lettera b);  acquisto di beni ammortizzabili (art. 30, comma 3, lettera c);  prevalenza di operazioni non territoriali (art. 30, comma 3, lettera d);  credito Iva vantato da soggetto non residente (art. 30, comma 3, lettera e);
     
    - ovvero, in presenza di eccedenze detraibili per 3 anni consecutivi (art. 30, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972);
     
    - ovvero, dai produttori agricoli che applicano il regime speciale Iva (di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972) sulle cessioni all'esportazione e sulle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici (art. 34, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972).
    La causale del rimborso deve essere evidenziata barrando la casella corrispondente del rigo VR2 del quadro VR.  In particolare nei seguenti casi:
     
    - cessazione dell’attività:  l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione Iva annuale può essere chiesta a rimborso, in tutto o in parte, purché il credito sia d'importo superiore a 2.582,28 euro;
     
    - quando il contribuente esercita, esclusivamente o prevalentemente, attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a Iva con aliquote inferiori rispetto a quelle relative agli acquisti e alle importazioni . 
     
    Nel caso si verifichi tale fattispecie si fa presente che   il requisito in oggetto risulta soddisfatto quando l'aliquota media sulle operazioni attive, aumentata del 10%, è inferiore rispetto all'aliquota media sulle operazioni passive  ; nel calcolo dell'aliquota media si deve tenere conto anche delle operazioni attive ad "aliquota zero" (soggette al meccanismo del "reverse charge"), mentre non vanno considerate le operazioni per le quali è previsto un autonomo presupposto per l'accesso al rimborso (es. cessioni e acquisti di beni ammortizzabili, operazioni non imponibili, operazioni territorialmente non rilevanti, secondo la ris. 19 marzo 1998, n. 17/E) ;
     
    - il contribuente effettua operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (art. 30, comma 3, lettera b);
     
    - l'Iva chiesta a rimborso sia relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche ; 
     
    - il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972.
     
    - l'eccedenza richiesta a rimborso deriva da operazioni effettuate da soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972);  ovvero, che si sono ivi identificati direttamente (ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) (si veda l'esempio n. 5).
     
    Con riferimento ai  rimborsi :
     
    - fino a € 15.000,00 non è più necessaria prestare alcuna garanzia; 
     
    - per i rimborsi oltre i € 15.000,00 è necessaria presentare la dichiarazione IVA annuale o l’istanza di rimborso infrannuale munite del visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o nel caso di società di capitali soggette a revisione, dall’organo che esegue il controllo contabile (comma 3 Art 38-bis), allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
     
     
     
     
     
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link