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RIMBORSI FISCALI

  • di Francesco Mondardini

    DUE MODALITA' PRINCIPALI

    1. Tramite dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF)

    Se dalla dichiarazione emerge un credito:

    • con il modello Redditi PF, è possibile:
      • chiedere il rimborso (quadro RX),
      • oppure utilizzare il credito in compensazione,
      • oppure riportarlo all’anno successivo;
    • con il modello 730:
    • il rimborso viene erogato direttamente in busta paga o sulla pensione (se presente un sostituto d’imposta);
    • in assenza di sostituto, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate.

    In entrambi i casi, eventuali controlli (anche automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/1973) possono precedere l’erogazione del rimborso.

     

    2. Tramite istanza diretta

    Nei casi in cui il rimborso non sia richiesto in dichiarazione (es. versamenti duplicati o non dovuti), è possibile presentare un’apposita istanza di rimborso:

    • per imposte sui redditi → all’ufficio competente in base al domicilio fiscale;
    • per imposte di registro e simili → all’ufficio presso cui è stato registrato l’atto.

    L’istanza, redatta in carta semplice, deve contenere:

    • l’importo richiesto,
    • le motivazioni,
    • la documentazione a supporto (se non già in possesso dell’Amministrazione),
    • copia del documento di identità in corso di validità.

    In caso di delega, è necessario allegare anche i documenti di identità del delegante e del delegato.

     

    ?? TERMINI PER LA RICHIESTA DEI RIMBORSI

    È importante rispettare le tempistiche previste:

    • Dichiarazione integrativa a favore: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo;
    • Imposte sui redditi (Irpef, Ires), versamenti diretti e ritenute: 48 mesi dal versamento;
    • Imposte indirette (registro, successioni, donazioni, ecc.): 36 mesi dal versamento o dal momento in cui nasce il diritto al rimborso;
    • Altri casi residuali: 24 mesi, in assenza di norme specifiche.

    A seguito della presentazione dell’istanza:

    • se accolta, il rimborso viene erogato;
    • se respinta, è possibile presentare ricorso;
    • in caso di mancata risposta entro 90 giorni (silenzio-rifiuto), è comunque possibile impugnare.

     

    ?? MODALITA' DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI

    I rimborsi sono erogati prioritariamente tramite bonifico su conto corrente. Per questo motivo, è fondamentale comunicare all’Agenzia il proprio IBAN, che verrà utilizzato per tutti i pagamenti futuri.

    In assenza di IBAN, il rimborso viene erogato tramite assegno vidimato emesso da Poste Italiane, incassabile:

    • mediante versamento su conto corrente,
    • oppure in contanti presso gli uffici postali (previe verifiche di identità e validità).

    Per comunicare l’IBAN è possibile utilizzare il servizio online nell’area riservata del sito dell’Agenzia (“Accredito rimborso su c/c”) oppure, in mancanza di accesso digitale, recarsi presso un ufficio previo appuntamento, allegando documento di identità.

     

    ?? RIMBORSI RICHIESTI DAGLI EREDI

    I rimborsi intestati a un contribuente deceduto possono essere richiesti:

    • tramite dichiarazione dei redditi presentata dall’erede;
    • oppure mediante istanza all’ufficio competente.

    Se è già stata presentata la dichiarazione di successione in assenza di testamento, i rimborsi vengono erogati automaticamente agli eredi in base alle quote. Negli altri casi, l’Agenzia potrà richiedere documentazione idonea a dimostrare la qualità di erede.

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