DUE MODALITA' PRINCIPALI
1. Tramite dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF)
Se dalla dichiarazione emerge un credito:
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con il modello Redditi PF, è possibile:
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chiedere il rimborso (quadro RX),
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oppure utilizzare il credito in compensazione,
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oppure riportarlo all’anno successivo;
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con il modello 730:
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il rimborso viene erogato direttamente in busta paga o sulla pensione (se presente un sostituto d’imposta);
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in assenza di sostituto, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate.
In entrambi i casi, eventuali controlli (anche automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/1973) possono precedere l’erogazione del rimborso.
2. Tramite istanza diretta
Nei casi in cui il rimborso non sia richiesto in dichiarazione (es. versamenti duplicati o non dovuti), è possibile presentare un’apposita istanza di rimborso:
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per imposte sui redditi → all’ufficio competente in base al domicilio fiscale;
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per imposte di registro e simili → all’ufficio presso cui è stato registrato l’atto.
L’istanza, redatta in carta semplice, deve contenere:
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l’importo richiesto,
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le motivazioni,
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la documentazione a supporto (se non già in possesso dell’Amministrazione),
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copia del documento di identità in corso di validità.
In caso di delega, è necessario allegare anche i documenti di identità del delegante e del delegato.
TERMINI PER LA RICHIESTA DEI RIMBORSI
È importante rispettare le tempistiche previste:
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Dichiarazione integrativa a favore: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo;
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Imposte sui redditi (Irpef, Ires), versamenti diretti e ritenute: 48 mesi dal versamento;
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Imposte indirette (registro, successioni, donazioni, ecc.): 36 mesi dal versamento o dal momento in cui nasce il diritto al rimborso;
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Altri casi residuali: 24 mesi, in assenza di norme specifiche.
A seguito della presentazione dell’istanza:
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se accolta, il rimborso viene erogato;
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se respinta, è possibile presentare ricorso;
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in caso di mancata risposta entro 90 giorni (silenzio-rifiuto), è comunque possibile impugnare.
MODALITA' DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI
I rimborsi sono erogati prioritariamente tramite bonifico su conto corrente. Per questo motivo, è fondamentale comunicare all’Agenzia il proprio IBAN, che verrà utilizzato per tutti i pagamenti futuri.
In assenza di IBAN, il rimborso viene erogato tramite assegno vidimato emesso da Poste Italiane, incassabile:
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mediante versamento su conto corrente,
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oppure in contanti presso gli uffici postali (previe verifiche di identità e validità).
Per comunicare l’IBAN è possibile utilizzare il servizio online nell’area riservata del sito dell’Agenzia (“Accredito rimborso su c/c”) oppure, in mancanza di accesso digitale, recarsi presso un ufficio previo appuntamento, allegando documento di identità.
RIMBORSI RICHIESTI DAGLI EREDI
I rimborsi intestati a un contribuente deceduto possono essere richiesti:
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tramite dichiarazione dei redditi presentata dall’erede;
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oppure mediante istanza all’ufficio competente.
Se è già stata presentata la dichiarazione di successione in assenza di testamento, i rimborsi vengono erogati automaticamente agli eredi in base alle quote. Negli altri casi, l’Agenzia potrà richiedere documentazione idonea a dimostrare la qualità di erede.