Dal periodo d’imposta 2025 si cambia
Modificato il regime fiscale applicabile ai rimborsi analitici nell’ambito del reddito di lavoro autonomo.
Fino al periodo d’imposta 2024, la gestione di queste spese faceva emergere in capo professionista:
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da una parte, un compenso imponibile soggetto a ritenuta d’acconto derivante dal riaddebito al committente della spesa sostenuta;
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dall’altra, un costo deducibile, trattandosi di una spesa sostenuta nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale.
Cosa cambia?
Sulla base della nuova disciplina, dall’1.1.2025, la situazione viene ribaltata: il rimborso analitico non concorrere più alla formazione dei compensi professionali e la spesa non è più deducibile, con conseguente effetto nullo sul reddito imponibile.
La modifica trae origine dalla volontà del Legislatore di agevolare il professionista sotto il profilo finanziario, escludendo l’applicazione della ritenuta d’acconto su un elemento, il rimborso, di fatto non rappresentativo di un vero e proprio compenso.
Si deve notare che la nuova disciplina applicabile ai rimborsi analitici trova applicazione solo con riferimento alle imposte sul reddito; nulla varia, invece, ai fini Iva.
Un esempio
Nell’ambito di un mandato senza rappresentanza, per esempio, in cui accade che il lavoratore autonomo sostiene la spesa per l’esecuzione dell’incarico salvo poi riaddebitarla al committente, le somme riscosse dal professionista a titolo di rimborso rimangono imponibili agli effetti dell’Iva anche nel 2025.
Ciò vale, peraltro, sia che si tratti di rimborsi analitici, sia che si tratti di rimborsi forfettari.
Con decorrenza dall’1.1.2025, quindi, la norma ha creato per i rimborsi analiticamente riaddebitati al committente una sorta di doppio binario tra: da un lato, le imposte sul reddito; dall’altro, l’Iva.
Certamente tutto ciò rende più difficile, anziché più agevole, la gestione dei rimborsi analitici per il professionista.
A livello pratico, volendo individuare un modus operandi semplificato, si potrebbero gestire le somme riaddebitate al committente come rimborsi forfettari, i quali sono imponibili tanto ai fini dell’imposizione diretta, quanto ai fini Iva e del contributo integrativo previdenziale.
Francesco Mondardini