Chiarite le tempistiche ai fini dell’esercizio della detrazione IVA.
Assume rilievo il momento in cui il contribuente riceve la fattura oggetto di registrazione; pertanto diviene fondamentale fornire la dimostrazione che il documento è stato ricevuto in un periodo d’imposta anziché in un altro.
Non è infatti sufficiente per far valere la detrazione l’esigibilità del tributo, ma dipende dal momento in cui il contribuente/acquirente/committente entra materialmente in possesso della fattura di acquisto.
In altre parole il diritto alla detrazione può essere esercitato dal momento in cui il tributo è esigibile e il soggetto passivo è in possesso della fattura oggetto di registrazione.
Se la merce acquistata è stata consegnata nel mese di dicembre del 2017 occorre verificare quando è pervenuta la fattura:
- se la fattura è arrivata a destinazione nell’anno successivo, il diritto alla detrazione deve essere esercitato nell’anno 2018, entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione Iva, quindi entro il 30 aprile dell’anno 2019.
- Se viceversa la fattura è pervenuta a destinazione unitamente alla merce, quindi nell’anno 2017, il contribuente può esercitare tale diritto entro il 30 aprile 2018. In questo caso l’Iva a credito deve confluire all’interno della dichiarazione Iva annuale del 2017.
Ma come dimostrare il momento in cui la fattura di acquisto è stata ricevuta dal cessionario o dal committente ?
- se il cedente/prestatore ha inviato il documento in formato elettronico, la data di ricevimento sarà dimostrabile per il tramite del sistema di Intescambio.
- Oppure la data di ricezione è dimostrabile laddove la fattura sia stata messa a disposizione in apposita piattaforma da parte del fornitore. ( si pensi alle utenze elettriche o quelle telefoniche)
- Le maggiori difficoltà di prova riguardano le fatture emesse in formato analogico/cartaceo. La Circ. n. 1/E precisa che la data di ricezione deve emergere “da una corretta tenuta della contabilità […] in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti”.