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Ricevimento della fattura e detrazione IVA

  • di Luigi Mondardini

    Chiarite le tempistiche ai fini dell’esercizio della detrazione IVA.

    Assume rilievo il momento in cui il contribuente riceve la fattura oggetto di registrazione; pertanto diviene fondamentale fornire la dimostrazione che il documento è stato ricevuto in un periodo d’imposta anziché in un altro.

     
    Non è infatti  sufficiente per far valere la detrazione  l’esigibilità del tributo, ma dipende dal momento in cui il contribuente/acquirente/committente entra materialmente in possesso della fattura di acquisto.

    In  altre parole  il diritto alla detrazione può essere esercitato  dal momento in cui il tributo è esigibile  e il soggetto passivo è in possesso della fattura oggetto di registrazione.

    Se la merce acquistata è stata consegnata nel mese di dicembre del 2017 occorre verificare quando è pervenuta la fattura:

    -        se la fattura è arrivata a destinazione nell’anno successivo, il diritto alla detrazione deve essere esercitato nell’anno 2018, entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione Iva, quindi entro il 30 aprile dell’anno 2019.

    -        Se viceversa  la fattura è pervenuta  a destinazione unitamente alla merce, quindi nell’anno 2017, il contribuente può esercitare tale diritto entro il 30 aprile 2018. In questo caso l’Iva a credito deve confluire all’interno della dichiarazione Iva annuale del 2017.

     

    Ma come dimostrare il  momento in cui la fattura di acquisto è stata ricevuta dal cessionario o dal committente ?

     

    -        se il cedente/prestatore ha inviato il documento in formato elettronico, la data di ricevimento sarà dimostrabile per il tramite del sistema di Intescambio.

    -        Oppure la data di ricezione è  dimostrabile  laddove la fattura sia stata messa a disposizione in apposita piattaforma da parte del fornitore. ( si pensi alle utenze elettriche o quelle telefoniche)

    -        Le maggiori difficoltà di  prova  riguardano le fatture emesse in formato analogico/cartaceo. La  Circ. n. 1/E  precisa che la data di ricezione deve emergere “da una corretta tenuta della contabilità […] in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti”.

     

     

     

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