Chiarimenti in occasione del question time del 10 marzo in Commissione Finanze della Camera.
Le disposizioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72, che prevedono l’applicazione dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile, sono riferibili all’attività dell’impresa che effettua lavori di opere murarie nell’ambito di un ampliamento di un edificio.
Il termine completamento ( di edifici) ha comportato, sin dall’inizio, difficoltà nella applicazione della norma.
L’Agenzia delle Entrate con circ. del 27 marzo 2015 n. 14, precisava che tale termine è utilizzato dal legislatore in modo atecnico; in assenza di una definizione di completamento ( nella Direttiva IVA 2006/112/CE e nel Regolamento di esecuzione n. 1042/2013) l’Amministrazione finanziaria ha indicato che deve farsi ricorso ai codici attività ATECO 2007 , tra i quali al codice 43.39.01 “attività non specializzate di lavori edili”.
Le prestazioni in esame ricadono nel suddetto codice 43.39.01, che comprende anche “altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.”, limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici, indipendentemente dal fatto che l’edificio sia esistente o sia di nuova costruzione.
Se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, l’attività va classificata nella divisione 43.
Pertanto, il soggetto prestatore del servizio emette fattura nei confronti del committente, soggetto passivo d’imposta, senza addebito di IVA, specificando nel corpo del documento che si tratta di operazione soggetta ad inversione contabile ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72.
Il committente è tenuto, invece, ad integrare la fattura, indicando l’aliquota applicabile e la relativa imposta, e ad annotarla nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 (nel mese di ricevimento o successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) e, ai fini della detrazione, nel registri di cui all’art. 25 del DPR 633/72.