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Reverse charge in edilizia: altri chiarimenti

  • di Luigi Mondardini

    Circolare n. 37 dell’Agenzia delle Entrate in tema di reverse charge.

    Ancora un intervento in merito alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72, vale a dire sul meccanismo del reverse charge  relativo alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2015. 

    Nel caso di un contratto unico di appalto, avente ad oggetto opere di manutenzione straordinaria e prestazioni soggette a reverse charge, si ritiene non necessaria la scomposizione dell’operazione e la conseguente attrazione della manutenzione straordinaria alle regole ordinarie di applicazione del tributo, limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento e accorpamento.

    Per quanto riguarda la distinzione tra fornitura con posa in opera , non soggetta al reverse charge, e prestazione di servizi, l’Agenzia indica nella volontà delle parti il criterio base:

    -        costituisce posa in opera la cessione di bene accompagnata dall’esecuzione di servizi destinati a consentirne la fruizione senza modificarne la natura.

    -        ha natura di prestazione di servizi l’operazione che determina un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni impiegati.

    Per quanto concerne l’installazione di impianti posizionati in parte internamente e in parte esternamente all’edificio , si ritiene che tale attività rientri nel campo di applicazione del r.c. , qualora l’impianto sia funzionale o al servizio dell’edificio stesso.

    Sono  soggetti al meccanismo del reverse charge le installazioni di impianti di videosorveglianza perimetrale (che includono le telecamere esterne), l’impianto citofonico, l’impianto di climatizzazione (ivi compreso lo split esterno), l’impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne.

    Inoltre rientrano nel campo di applicazione della norma anche l’attività di installazione e manutenzione di estintori che fanno parte di un impianto complesso ,come pure di porte tagliafuoco e di uscite di sicurezza, essendo parte di impianti di protezione passiva contro gli incendi ex DM 21 giugno 2004.
     

    Viceversa  l’imposta si applica con le modalità ordinarie in caso di installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale (di cui al codice ATECO 33.20.09) e non al funzionamento dell’edificio (di cui ai codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09).

    L’Amministrazione finanziaria ha poi inserito  l’applicabilità del  reverse charge alle seguenti attività:

    - la demolizione di un edificio in dipendenza di un unico contratto di appalto relativo alla successiva costruzione di un nuovo edificio ;

    - le prestazioni di servizi  aventi a oggetto parcheggi interrati nell’edificio e parcheggi collocati sul lastrico solare ;

    - l’installazione di impianti fotovoltaici, non accatastati come unità immobiliari autonome, “integrati” o “semi integrati” agli edifici, oltre che quelli “a terra”, qualora questi ultimi, seppure posizionati all’esterno, siano funzionali o serventi all’edificio;

    - il diritto di chiamata a seguito di intervento di manutenzione su impianti, a prescindere dal fatto che si renda necessario un intervento di manutenzione o meno, posto che anche la sola verifica dell’impianto costituisce una modalità di manutenzione .

    Non rientrano attività quali: 

    -        la derattizzazione

    -        lo spurgo delle fosse biologiche come pure dei tombini,

    -        la rimozione della neve ;

    -        il servizio di allacciamento e di attivazione addebitato dalle società di distribuzione del gas, dell’energia elettrica e dell’acqua, in quanto costituisce parte integrate e indispensabile alla fornitura del servizio di erogazione . 

    La circolare conferma che il meccanismo del reverse charge non si applica qualora l’operazione sia non imponibile IVA. 

     

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