Rivisti i casi per cui si prevede l’inversione contabile (reverse charge).
Con il decreto legislativo dell'11 febbraio 2016 n. 24, viene aggiornato l’articolo 17 del Dpr 633/72, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) a determinate operazioni a rischio frodi.
In particolare vengono individuati puntualmente le operazioni coinvolte dal meccanismo di inversione contabile (reverse charge):
- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative (cellulari) esclusi i componenti accessori;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonche' alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unita' centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- non si applica più alle alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere e alle allecessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati(codice attivita' 47.11.1), supermercati (codice attivita' 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita' 47.11.3).
Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del presente articolo, ovvero per le cessioni di telefoni cellulari, di console, tablet, pc e microprocessori, per i trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra e certificati relativi al gas e all'energia elettrica, si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.