Comunicazione entro il 15 marzo (salvo proroghe)
Entro il 15 marzo si dovrà effettuare la prima comunicazione al Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private.
Sempre maggiore importanza ha assunto la figura del titolare effettivo e le legislazioni hanno cercato di migliorare i metodi per individuarla, ritenendo la trasparenza un elemento fondamentale per prevenire la possibilità di nascondere identità, all’interno di strutture societarie, che potrebbero avere delle finalità illecite.
La comunicazione dei dati dovrebbe avvenire entro il 15 marzo 2021 ma il decreto attuativo non è stato ancora approvato.
Il nostro Paese è uno dei pochi rimasti indietro e senza registro insieme a Lituania Romania e Ungheria.
Sono obbligati alla comunicazione le imprese dotate di personalità giuridica ( s.r.l., s.p.a. , s.a.p.a., soc.cooperative per azioni e a responsabilità limitata; le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000.
Sono escluse dalla comunicazione le società di persone non essendo dotate di personalità giuridica.
Gli amministratori dovranno acquisire e comunicare le informazioni necessarie sulla titolarità effettiva in base a scritture contabili, bilanci, libro soci, comunicazioni ricevute dai soci, comunicazioni all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, qualsiasi altro documento idoneo allo scopo in loro possesso.
Anche l’organo di controllo della società non è escluso da eventuali responsabilità e proprio per questo dovrà vigilare sull’effettuazione degli adempimenti a carico degli amministratori o su eventuali omissioni del socio.
Per quanto riguarda le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000, le informazioni sulla titolarità effettiva vengono acquisite dal fondatore (se in vita), altri soggetti a cui viene data la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente.
La comunicazione dovrà contenere i dati identificativi delle persone fisiche indicate come titolare effettivo .
Per le imprese dotate di personalità giuridica, l’entità della partecipazione al capitale dell’ente della persona fisica indicata come titolare effettivo ; ove non individuato in forza dell’entità della partecipazione , le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo .
L’Italia ha scelto di istituire una sezione speciale del Registro delle imprese dove verranno elencati i titolari effettivi delle società di capitali che, per definizione, vengono iscritte nel Registro delle imprese; nello stesso registro verranno iscritti anche i titolari effettivi delle persone giuridiche private (al momento iscritte nei registri prefettizi) e i trust.
Nello schema di decreto, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha dettato le modalità di accesso e conservazione del Registro dei titolari effettivi secondo cui:
- entro il 15 marzo 2021 dovrà essere effettuata la prima comunicazione;
- entro 30 giorni dalla costituzione, per i soggetti che verranno a costituirsi successivamente;
- entro 30 giorni andranno comunicate le eventuali variazioni.