Novità apportate al D.Lgs. 231-2007 sull’antiriciclaggio.
Spicca l’abolizione della tenuta del registro e la maggiore importanza attribuita alla tenuta del fascicolo.
Il D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 ha subito numerose e significative modifiche a partire dal 4 luglio 2017, tra cui quella relativa all’abolizione del registro antiriciclaggio.
Come si sa, l’art. 36 del D.Lgs. in oggetto, vigente fino al 3 luglio 2017, prevedeva, tra l’altro , obblighi di registrazione per:
- gli iscritti nell’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- i Consulenti del Lavoro;
- i soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, compresi Associazioni di categoria di imprenditori o commercianti, CAF e Patronati;
- i Notai e gli Avvocati ( in alcuni casi).
Le registrazioni riguardavano:
- informazioni sui dati soggettivi del cliente ed eventualmente del soggetto per conto del quale operava
- informazioni inerenti dati oggettivi sulla data di instaurazione del rapporto, la tipologia della prestazione professionale oppure dell’operazione, ed altro.
Dette informazioni potevano essere contenute in un archivio gestito mediante strumenti informatici oppure in un registro della clientela tenuto in forma cartacea.
Il D.Lgs. n. 90 – 2017 razionalizza gli adempimenti posti a carico dei destinatari degli obblighi; in particolare il registro non risulta più presente nella normativa attuale e di fatto non deve più essere tenuto.
A questo punto assume maggiore importanza la tenuta del fascicolo con nuove modalità in parte ancora da precisare, che conterrà tutti i dati e le informazioni inerenti il cliente, compresa la scheda di valutazione del rischio, l’informativa privacy e la dichiarazione del cliente.