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Registri IVA: verifica e stampa su carta

  • di Luigi Mondardini

    Novità sulle modalità di svolgimento delle operazioni di verifica.

    A seguito della conversione del D.L. 148/2017  con modificazioni nella  L. 4 dicembre 2017, n. 172,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 5 dicembre 2017, sarà sufficiente la memorizzazione dei dati relativi alle operazioni poste in essere senza che sia necessario stampare preventivamente, rispetto all’avvio del controllo fiscale, i registri Iva delle fatture e degli acquisti.  
     
    Pertanto i  registri delle vendite (art. 23, D.P.R. n. 633/1972) e degli acquisti (art. 25, D.P.R. n. 633/1972) potranno essere tenuti con sistemi elettronici, senza che sia necessaria la relativa stampa entro i tre mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
     
    E’ necessario, tuttavia, che in caso di accessi, ispezioni e verifiche gli stessi siano tempestivamente aggiornati. 
     
    La memorizzazione delle singole operazioni deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettuazione delle stesse.
     
    La semplificazione è subordinata alla circostanza che qualora i verificatori richiedano, nell’espletamento dell’attività di controllo, la stampa dei predetti registri, il contribuente oggetto di verifica sia in grado di soddisfare la richiesta.
     
    Attenzione: la semplificazione è circoscritta ai soli registri delle fatture e degli acquisti.
     
    La nuova previsione non riguarda il registro dei corrispettivi la cui tenuta è obbligatoria dai soggetti esercenti le attività previste dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972. 
     
    L’art. 24, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che il registro dei corrispettivi debba essere tenuto e conservato presso il luogo in cui viene materialmente svolta l’attività di vendita al dettaglio. 
     
    In considerazione delle finalità assolte dal registro, cioè di consentire il controllo dei corrispettivi incassati giornalmente, il legislatore ha quindi deciso di escluderlo dal perimetro applicativo  della semplificazione.
     
    L’art. 15 del D.P.R. n. 435/2001 ha previsto rilevanti semplificazioni riguardanti i termini di  registrazione. 
     
    I corrispettivi per i quali sussiste l’obbligo di certificazione (emissione dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale o fattura), relativi a ciascun mese solare, possono essere annotati, anche con un’unica registrazione nell’anzidetto registro, entro il giorno 15 del mese successivo.
     
    La materiale annotazione dei corrispettivi non dovrà però influenzare la liquidazione del tributo che sarà effettuata sulla base del principio dell’esigibilità, disciplinato dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. 
     
    Il contribuente potrà così “cumulare” l’ammontare complessivo dei corrispettivi relativi allo stesso mese ed effettuare un’unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo.
     
    Se l’esercente l’attività di commercio al “dettaglio” non può o non intende assolvere all’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi presso il luogo di esercizio dell’attività può istituire, presso ciascun “punto vendita,” un registro di “prima nota” (art. 24, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972). 
     
    In tale ipotesi il registro dei corrispettivi può essere tenuto e conservato presso un luogo diverso.
     
    Secondo quanto previsto dal D.M. 19 giugno 1979 il registro di “prima nota” è pressoché equivalente al registro dei corrispettivi e può riportare anche altre operazioni contabili rilevanti ai fini del reddito, come acquisti e pagamenti.
     
    Le annotazioni nel registro di prima nota devono essere effettuate entro il giorno successivo non festivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate, ma sempre con riferimento al giorno di effettuazione.
     
    Per la compilazione del registro di “prima nota” non possono essere applicati i particolari termini (sessanta giorni) e modalità previsti in caso di elaborazione elettronica delle scritture contabili (cfr. il DM 11 agosto 1975).
     
    Presumibilmente tale circostanza, cioè la necessità di osservare comunque il termine di registrazione giornaliero, ha indotto il legislatore ad escludere per tale registro la semplificazione in rassegna. 
     
    La nuova norma ha natura procedimentale. 
    Pertanto se gli anni oggetto di verifica fossero antecedenti rispetto alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 148/2017, il contribuente non rischierebbe in concreto alcuna sanzione ove non avesse ancora effettuato la stampa dei registri all’atto della verifica. E’ necessario, però, che sia in grado di effettuare la stampa su supporto cartaceo qualora i verificatori formulassero la relativa richiesta.
     
     
     
     

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