>

Registrazione IVA: scelta del regime.

  • di Luigi Mondardini

    Comunicazione sede di presentazione della dichiarazione IVA 2018.

    La scelta di avvalersi per un triennio (2017-2019) del regime delle registrazioni IVA ex art. 18 comma 5 del DPR 600/73 avrebbe dovuto essere comunicata dalle imprese minori in sede di presentazione della dichiarazione IVA 2018, barrando la casella 1 del rigo VO26.
     
    In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione in dichiarazione IVA dell’opzione quest’ultima rimane valida, ma si applica la sanzione 
     
    Detta opzione segue la disciplina generale di cui al DPR 442/97 per cui  si desume da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, da tenere sin dall’inizio dell’anno o dell’attività e va comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
     
    In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione dell’opzione la stessa rimane comunque valida, in ossequio al principio del “comportamento concludente” tuttavia  è applicabile la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro per le violazioni relative al contenuto ed alla documentazione della dichiarazione, in quanto, nella fattispecie in esame, omettendo la comunicazione, non verrebbe fornito un elemento prescritto per il compimento dei controlli.
     
    La presentazione della dichiarazione IVA integrativa con la comunicazione dell’opzione a suo tempo omessa ed il versamento della sanzione ridotta in applicazione del ravvedimento operoso consente di sanare la violazione, ma non incide dal punto di vista sostanziale sulla scelta operata che resta pienamente valida sin dal 1° gennaio 2017 o, successivamente, dall’inizio dell’attività d’impresa.
     
    L’esercizio dell’opzione per il regime delle registrazioni deve essere segnalato anche nelle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. 
     
    Nella nuova sezione degli studi di settore “ Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata”  sono inseriti i  righi da F41 a F44 da cui  dipende l’operatività dei correttivi di cassa approvati con il DM 23 marzo 2018.
     
    Quindi se per il 2017 è stata esercitata l’opzione per il regime delle registrazioni di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73 va barrato il rigo F41 e tale informazione deve coincidere con quanto indicato nel rigo VO26 del modello IVA 2018.
     
    La corrispondenza tra i dati della dichiarazione IVA e del modello studi di settore è richiesta per la compilazione anche dei successivi righi della sezione.
    In particolare, va indicato:
     
    - nel rigo F42, il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti titolari di partita IVA e tale importo deve coincidere con quello indicato nel rigo VT1, campo 5, del modello IVA 2018;
     
    - nel rigo F43, il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate con applicazione del reverse charge in coincidenza con quanto indicato nel rigo VE35, campo 1, del modello IVA 2018;
     
    - nel rigo F44, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti per cui opera il meccanismo dello split payment e tale importo deve coincidere con quello indicato nel rigo VE38 del modello IVA 2018.
     
    I righi da F42 a F44 vanno compilati dalle imprese in contabilità semplificata che non abbiano optato per il regime delle registrazioni in quanto le informazioni da indicare sono strumentali a rendere operativi i correttivi di cassa, da cui sono espressamente escluse le imprese che hanno esercitato l’opzione in discorso.
     
     
     
     
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link