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Regime forfettario: cause ostative

  • di Luigi Mondardini

    Le prestazioni verso l’ex datore di lavoro

    La verifica dovrà essere effettuata nello stesso periodo di imposta durante il quale si applica il regime forfetario.

    La prevalenza dell’attività verso l’ex datore di lavoro effettuate nei  due precedenti periodi di imposta andrà verificata a fine dell’anno.

    Potrebbe verificarsi infatti  che proprio alla fine dell’anno il contribuente incassi un compenso da un  soggetto diverso dall’ex datore di lavoro. In questo caso la causa ostativa non risulterebbe verificata.

    Al 1° gennaio 2019 non può, però, essere effettuata alcuna verifica in quanto la condizione della prevalenza dell’attività verso l’ex datore di lavoro deve essere riscontrata al termine del periodo di imposta 2019.

    Se la verifica fornisse un esito positivo il contribuente dovrebbe teoricamente uscire dal regime forfetario dall’anno successivo, quindi dal 1° gennaio 2020.

    L’art. 1, comma 71 della Legge n. 190/2014 prevede che “Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui … si verifica taluna delle fattispecie indicate nel comma 57”.

    Quindi il contribuente dovrebbe uscire dal forfait con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

     

     

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