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REGIME FORFETTARIO

  • di Francesco Mondardini

    LE REGOLE PER IL 2026

    la Legge di Bilancio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 di ieri, 30 dicembre, ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2026, ha confermato e in parte prorogato alcune disposizioni rilevanti in materia di regime forfettario.

     

    Di seguito riepiloghiamo le regole applicabili per il 2026, con particolare attenzione alle soglie di accesso e alle cause di esclusione.

     

    ?? CAMBIA LA SOGLIA PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

    Per il 2026 è confermata la proroga della soglia di redditi da lavoro dipendente e assimilati che consente l’accesso (o la permanenza) nel regime forfettario.

     

    In particolare, per il 2026, è previsto un innalzamento temporaneo a 35.000 euro.

    Pertanto, potranno applicare il regime forfettario nel 2026 i contribuenti che nel 2025 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori a 35.000 euro.

    Il superamento di tale limite comporta l’applicazione del regime ordinario.

     

    ?? INVARIATA L'IMPOSTA SOSTITUTIVA E SOGLIA RICAVI

    Pari al 15% o 5%, per le nuove attività.

     

    Si segnala che, nel corso dell’iter parlamentare, era stata ipotizzata l’estensione del limite generale di applicazione del regime fino a 100.000 euro, ma tale previsione non è stata confermata. 

    Restano immutate le altre condizioni di accesso al regime forfettario previste dalla Legge n. 190/2014.

     

    In particolare, sono esclusi dal regime forfettario nel 2026 i contribuenti che nel 2025:

     

    - hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno;

    - hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, collaboratori, lavoro accessorio o compensi a terzi per un importo complessivo superiore a 20.000 euro.

     

    ?? CAUSE OSTATIVE ALL'ACCESSO

     

    Ai fini dell’applicazione del regime forfettario nel 2026, è inoltre necessario verificare l’assenza di cause ostative. 

    In particolare, il regime non è applicabile ai contribuenti che, all’inizio dell’anno, si trovano in una delle seguenti situazioni:

     

    - applicazione di regimi speciali IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito, senza espressa rinuncia;

    - residenza all’estero, salvo il caso di residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;

    - partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.

     

    Qualora tali condizioni non sussistano a inizio 2026, ma si verifichino in corso d’anno, la fuoriuscita dal regime forfettario avrà effetto dal 2027.

     

    ?? REGIME TRANSFRONTALIERO

     

    Si ricorda infine che dal 1° gennaio 2025 è operativo il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, che consente agli Stati membri UE di prevedere:

     

    - una soglia fino a 85.000 euro per operazioni interne;

    - una soglia fino a 100.000 euro per operazioni intra-UE.

     

    Tale regime opera su un piano distinto rispetto al forfettario nazionale e richiede specifiche verifiche.

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