LE REGOLE PER IL 2026
la Legge di Bilancio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 di ieri, 30 dicembre, ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2026, ha confermato e in parte prorogato alcune disposizioni rilevanti in materia di regime forfettario.
Di seguito riepiloghiamo le regole applicabili per il 2026, con particolare attenzione alle soglie di accesso e alle cause di esclusione.
CAMBIA LA SOGLIA PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
Per il 2026 è confermata la proroga della soglia di redditi da lavoro dipendente e assimilati che consente l’accesso (o la permanenza) nel regime forfettario.
In particolare, per il 2026, è previsto un innalzamento temporaneo a 35.000 euro.
Pertanto, potranno applicare il regime forfettario nel 2026 i contribuenti che nel 2025 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori a 35.000 euro.
Il superamento di tale limite comporta l’applicazione del regime ordinario.
INVARIATA L'IMPOSTA SOSTITUTIVA E SOGLIA RICAVI
Pari al 15% o 5%, per le nuove attività.
Si segnala che, nel corso dell’iter parlamentare, era stata ipotizzata l’estensione del limite generale di applicazione del regime fino a 100.000 euro, ma tale previsione non è stata confermata.
Restano immutate le altre condizioni di accesso al regime forfettario previste dalla Legge n. 190/2014.
In particolare, sono esclusi dal regime forfettario nel 2026 i contribuenti che nel 2025:
- hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno;
- hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, collaboratori, lavoro accessorio o compensi a terzi per un importo complessivo superiore a 20.000 euro.
CAUSE OSTATIVE ALL'ACCESSO
Ai fini dell’applicazione del regime forfettario nel 2026, è inoltre necessario verificare l’assenza di cause ostative.
In particolare, il regime non è applicabile ai contribuenti che, all’inizio dell’anno, si trovano in una delle seguenti situazioni:
- applicazione di regimi speciali IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito, senza espressa rinuncia;
- residenza all’estero, salvo il caso di residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.
Qualora tali condizioni non sussistano a inizio 2026, ma si verifichino in corso d’anno, la fuoriuscita dal regime forfettario avrà effetto dal 2027.
REGIME TRANSFRONTALIERO
Si ricorda infine che dal 1° gennaio 2025 è operativo il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, che consente agli Stati membri UE di prevedere:
- una soglia fino a 85.000 euro per operazioni interne;
- una soglia fino a 100.000 euro per operazioni intra-UE.
Tale regime opera su un piano distinto rispetto al forfettario nazionale e richiede specifiche verifiche.