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Redditi 2013: inviti alla compliance

  • di Luigi Mondardini

    Inviate comunicazioni relative alle dichiarazioni per l’anno 2013.

    Si tratta dei redditi di  contribuenti che, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia, presentano delle incoerenze dovute ad esempio a redditi   dichiarati nel modello 730 o nel modello Unico PF, in presenza di ulteriori tipologie percepite  ma non dichiarate, o  dichiarate solo in parte quali:
     
    - redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione
    - redditi di lavoro dipendente o di pensione
    - assegni periodici corrisposti dal coniuge
    - redditi di partecipazione
    - redditi di capitale, plusvalenze o sopravvenienze attive
    - redditi di lavoro autonomo derivanti o non derivanti dall’esercizio di attività professionali.
     
    Il documento riporta, oltre all’identificativo della comunicazione, i  redditi presenti in Anagrafe tributaria che non risultano dichiarati e una tabella di dettaglio delle categorie reddituali alle quali si riferiscono i redditi segnalati.
     
    Una volta ricevuta la comunicazione, il contribuente potrà  fornire elementi utili per giustificare in tutto o in parte l’anomalia riscontrata ovvero regolarizzare la propria posizione.
     
    Nel caso in cui il contribuente riconosca gli errori rilevati dall’Agenzia, sarà possibile correggerli mediante il ravvedimento operoso. 
     
    In particolare si dovrà: 
     
    - presentare una dichiarazione integrativa; versare le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato; versare, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa contenute.
     
    Dichiarazione integrativa:
     
    - utilizzando  il modello Unico PF 2014 , andranno  indicati, oltre i redditi non dichiarati, anche tutti gli altri dati (redditi, oneri e crediti) già esposti nella dichiarazione originaria che non richiedono modifiche; 
     
    - sarà necessario tener conto del debito o del credito emerso nella dichiarazione originaria. Nella dichiarazione integrativa dovrà essere barrata la casella “dichiarazione integrativa” presente nel frontespizio del modello e sarà necessario evidenziare quali quadri della dichiarazione originaria sono stati oggetto di aggiornamento e quali sono stati invece modificati. 
     
    - Il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni deve essere effettuato utilizzando il modello F24, avendo cura di riportare il “codice atto” indicato in alto a sinistra della comunicazione ricevuta.
     
    La sanzione da versare: 
     
    - Con il ravvedimento operoso, è pari al 30% della maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa. In caso di dichiarazione infedele la misura della sanzione è pari ad 1/6 del minimo, ossia del 90% delle maggiori imposte dovute (180% il massimo).
     
    Interessi: 
     
    - per quanto riguarda gli interessi questi devono essere calcolati al tasso legale annuo vigente, rapportato ai giorni di ritardo, tasso pari al 2,5% dal 01.01.2012 al 31.12.2013, pari al 1% per l’anno 2014, allo 0,5% per l’anno 2015, allo 0,2% per il 2016 e pari allo 0,1% per il 2017.
     

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