Per gli atti impositivi notificati a partire dal 1° gennaio 2018 .
Il decreto legge 50/2017 ha elevato da 20.000 a 50.000 euro il limite entro cui le liti devono essere soggette a reclamo/mediazione.
Tale novità opera per gli atti notificati dal prossimo 1° gennaio 2018; ciò che rileva, dunque, sarà la notifica dell’atto impugnabile soggetto a reclamo (avviso di accertamento/liquidazione, cartella di pagamento) e non il giorno di notifica del ricorso.
Si ricorda che la procedura di reclamo/mediazione riguarda tutti gli atti impositivi, inclusi gli avvisi di classamento e gli atti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e non solo quelli emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini del “valore della lite” va considerata l’imposta richiesta al netto di sanzioni e interessi o l’ammontare delle sanzioni in caso di atti irrogativi delle medesime.
La notifica del ricorso vale anche come reclamo, che, in altre parole, è una richiesta di autotutela all’ente impositore.
Poi, il ricorso può contenere una proposta di mediazione, proposta che, comunque, se non formulata dal contribuente viene effettuata dalla parte pubblica.
Dopo la notifica del ricorso entro i consueti 60 giorni, non ci si costituisce entro i successivi 30 giorni, dovendo attendere 90 giorni nei quali il reclamo può essere accolto , in sostanza può intervenire l’autotutela, totale o parziale, o la mediazione può essere stipulata.
I 30 giorni decorrono dallo spirare dei 90, dunque per costituirsi si ha tempo 120 giorni dalla notifica del ricorso.
Ove la mediazione venga stipulata, le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo.
Si ricorda che la procedura di reclamo/mediazione riguarda tutti gli atti impositivi, inclusi gli avvisi di classamento e gli atti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e non solo quelli emessi dall’Agenzia delle Entrate.