Il reato di solito si consuma con la presentazione della dichiarazione.
In particolare questo accade per:
- le dichiarazioni fraudolente (artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000)
- la dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000).
Inizialmente il DLgs. 74/2000 non prevedeva specifiche regole sui termini prescrizionali dei delitti tributari, trovando così applicazione la disciplina generale prevista dal codice penale.
Ne conseguiva che tali reati si prescrivevano nel termine di sei anni che, a seguito di eventuale interruzione, diventavano sette e mezzo.
A decorrere dal 17.9.2011,è stata introdotta una specifica disciplina (art. 17 co. 1-bis del DLgs. 74/2000); in base a tale norma i termini di prescrizione per alcuni delitti tributari (quelli previsti dagli artt. da 2 a 10 del DLgs. 74/2000) sono stati elevati di un terzo.
Di conseguenza, il termine precedente di sei anni, aumentato di un terzo, è diventato di otto anni ovvero di dieci in caso di interruzione.
Attualmente, pertanto, per gli illeciti penali tributari commessi dopo il 17.9.2011 esiste il seguente regime prescrizionale differenziato:
- per i reati di omesso versamento delle ritenute, dell’IVA, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si applica il termine di sei anni, ovvero sette e mezzo in caso di interruzione;
- per tutti gli altri reati (inclusi quelli dichiarativi di cui sopra) trova applicazione il più lungo termine di otto anni, che diventa di dieci in presenza di cause interruttive.
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 17 co. 1 del DLgs. 74/2000, il corso della prescrizione per i delitti tributari è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'art. 160 c.p., dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.