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Ravvedimento più appetibile

  • di Luigi Mondardini

    La Finanziaria 2015 ha apportate rilevanti alla disciplina del ravvedimento operoso.

    Sono state previste:
     
    - nuove soglie temporali entro le quali è possibile effettuare la regolarizzazione;
     
    - diverse misure della riduzione applicabile alla sanzione “ordinaria”; 
     
    - un più ampio ambito di applicazione con la rimozione di alcune cause ostative.
     
    L’accesso al ravvedimento operoso risulta molto  ampliato in quanto:
     
    - non è più precluso se sono stati effettuati accessi ,ispezioni e verifiche, con riferimento amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
     
    - è possibile accedere al ravvedimento operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante pvc.
     
    Viceversa non è possibile ricorrere al ravvedimento successivamente alla notifica di:
    -  atti di liquidazione e di accertamento 
     
    -  altro atto avente natura impositiva
     
    - le comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 quali , avvisi bonari, avvisi di recupero di crediti d’imposta e avvisi di irrogazione delle sanzioni.
     
    Con riferimento ai versamenti il ravvedimento operoso può essere così sintetizzato:
     
    - violazione: omesso versamento , versamento entro  30 giorni, riduzione  1/10 per qualsiasi tributo;
    - violazione: qualsiasi, versamento entro 90 giorni, riduzione  1/9, per qualsiasi tributo;
    - violazione: qualsiasi, versamento entro la dichiarazione dell’anno o entro 1 anno,  riduzione  1/8, per qualsiasi tributo;
    - violazione: qualsiasi, versamento entro la dichiarazione dell’anno successivo o entro 2 anni,  riduzione  1/7, per Tributi – Agenzia delle Entrate;
    - violazione: qualsiasi, versamento entro il termine di accertamento,   riduzione  1/6, per Tributi – Agenzia delle Entrate;
    - violazione: qualsiasi, dopo la constatazione della violazione,  riduzione  1/5, per Tributi – Agenzia delle Entrate;
     
    La possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione commessa tramite il ravvedimento , ove limitata ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (imposte dirette, IVA, imposte / entrate erariali, IRAP e addizionali comunale / regionale IRPEF), non è applicabile, ad esempio, ai tributi locali quali l’IMU e la TASI.
     
    Con riferimento al ravvedimento che prevede la riduzione della sanzione a 1/9, è stato precisato che i 90 giorni per la regolarizzazione decorrono dalla scadenza del pagamento.
     
    Le novità suindicate sono in vigore dall’1.1.2015; peraltro l’ Agenzia nella  Circolare n. 6/E ha precisato  “… in virtù del principio del favor rei è possibile ravvedere le violazioni constatate prima di tale data …”. 
     
    In particolare le nuove regole sul ravvedimento operoso trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall’ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.
     
    Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale può avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli sono state contestate con tale procedura.
     
     
     
     
     
     
     
     

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