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Raddoppio dei termini: presentazione della denuncia entro la scadenza ordinaria

  • di Luigi Mondardini

    Lo conferma la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia.

    Con la  sentenza n. 90 del 4 aprile, si afferma che, a prescindere da quando l’accertamento è stato notificato, la denuncia penale, affinché possa sussistere il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento per violazioni penali, va presentata entro l’ordinario termine decadenziale per l’accertamento stesso.
    Si tratta di una posizione molto netta,  in quanto si sostiene  senza mezzi termini che la L. 208/2015, in punto termini di decadenza, ha abrogato implicitamente la disciplina transitoria contenuta nel DLgs. 128/2015.
     
    Riepilogando:
     
    - il  DL 223/2006 aveva modificato gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, affermando che in presenza di reati tributari i termini di decadenza dal potere di accertamento sono raddoppiati con riferimento al periodo d’imposta in cui l’illecito è stato commesso.
    In seguito la  Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 del 2011, aveva sostenuto che il raddoppio sussiste anche nel caso in cui  l’elemento penalmente rilevante fosse stato rinvenuto a termini ordinari già decaduti.
     
    - Con il DLgs. 128/2015, viene sancito che la denuncia va presentata a termini ordinari pendenti. Tuttavia per salvare gli accertamenti già emessi, l’art. 2 comma 3 del DLgs. 128/2015 prevede: “sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”, quindi al 2 settembre 2015.
     
    - Con la Finanziaria 2016 (L. 208/2015) sono stati allungati  i termini decadenziali ordinari (portandoli da quattro a cinque anni per la dichiarazione presentata e da cinque a sette anni per la dichiarazione omessa) ed è stato espunto dalla norma il raddoppio dei termini.
    Nel contempo, anche in tal caso è stata introdotta una disciplina transitoria, per la quale sia i vecchi termini che il raddoppio per violazioni penali permangono per le annualità sino al 2015 (dichiarazioni presentate nel 2016), a condizione, per il raddoppio dei termini, che la denuncia penale sia trasmessa entro i termini ordinari di decadenza per l’accertamento.
     
    Nel caso in cui l’orientamento espresso dalla Commissione di Reggio Emilia venisse confermato, sarebbero automaticamente nulli gli accertamenti emessi nel termine raddoppiato ogniqualvolta gli elementi penalmente rilevanti fossero emersi a termini ordinari oramai decaduti.
     

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