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Quando applicare la marca da bollo sulle fatture

  • di Luigi Mondardini

    Va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l’addebito dell’iva.

    L’importo della marca da bollo,qualora sia dovuta, è di € 2.00. 
     
    La marca da bollo deve essere affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie sarà necessario riportare la dicitura “ imposta di bollo assolta sull’originale”.
     
    In generale:
     
    - sulle fatture con importi superiori ad € 77.47 la marca da bollo va applicata sia che siano in formato cartaceo che elettronico. 
     
    - Sulle fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata.  
     
    - se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.
     
    In ossequio al  principio di alternatività sono sempre esenti dalla marca da bollo:
     
    - le  Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA; 
     
    - le  Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993); 
     
    - le  Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).
     
    Sono invece soggette alla marca da bollo,le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti: 
     
    - le operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972); 
     
    - le operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972); 
     
    - le operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972); 
     
    - le operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972); 
     
    - le operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.
     
    La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore come stabilito dall’art 1199 c.c..
     
    Tuttavia per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali  sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. 
     
    Se nella fattura manca la marca da bollo, chi la riceve è esente da responsabilità solo se la presenta entro 15 giorni all’Agenzia delle Entrate e provvede a pagare la sola imposta. 
    In questo caso la sanzione colpisce solo chi doveva applicare l’imposta.
     
    Nel caso in il  costo della marca da bollo  sia a carico del cliente, l’importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (Art. 15 DPR 633/1972). 
     
    La marca da bollo è deducibile o detraibile ai fini IRPEF sempre se si può considerare accessoria al costo principale.
     
    La marca da bollo :
     
    - sulle fatture cartacee va assolta tramite l’acquisto del contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio ;
     
    - mentre per le fatture elettroniche la marca da bollo va assolta in modo virtuale mediante il versamento con il modello F24. I contribuenti che assolvono in maniera virtuale la marca da bollo su fatture elettroniche, sono tenuti a versarla in maniera cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo d’imposta.
     
    Le copie conformi delle fatture rilasciate ad esempio per causa di smarrimento dell’originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini della marca da bollo prevista per le fatture originali.
     

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