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PVC e ravvedimento

  • di Luigi Mondardini

    La Stabilità 2015 consente di regolarizzare anche omissioni o errori già formalizzati

    In tema di ravvedimento, la Stabilità 2015 prevede la possibilità di regolarizzare anche omissioni o errori che siano già stati formalizzati in un processo verbale di constatazione.
     
    Si tratta di atti in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate emessi da soggetti che rivestono qualifiche di polizia tributaria.
     
    Si pensi ad esempio all’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza  eseguono una verifica che porta alla  compilazione di un apposito p.v.c.; tale atto, emesso a fronte della  constatazione di specifiche irregolarità,  viene poi inoltrato all’Agenzia delle Entrate per l’avvio del procedimento accertativo. 
     
    Fino al 31 dicembre 2015, il contribuente poteva:
    - aderire al processo verbale, ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs n. 218/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni nella misura pari a 1/6 del minimo.
    - L'adesione doveva essere prestata entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante apposita comunicazione, dando così origine ad un procedimento che si concludeva con la successiva notifica del l'atto di definizione dell'accertamento parziale. 
     
     
    Dal 1° gennaio 2016 l’istituto dell’adesione al p.v.c. è soppresso.
     
    Ora è vigente l’istituto del ravvedimento previsto dal comma 1, lett. b-quater dell’  art. 13 che, tuttavia, presenta delle differenze sostanziali rispetto al precedente Istituto:
     
    - l’adesione al p.v.c. doveva essere prestata sull’intero contenuto del processo verbale;  viceversa ora il ravvedimento può essere prestato anche solo per talune delle violazioni inserite nel p.v.c., ferma restando , per la rimanente parte del verbale, ogni azione ritenuta più opportuna, quali: dall’acquiescenza, alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, ovvero all’impugnazione in sede giudiziale;
     
    - l’adesione al p.v.c. permetteva  una riduzione sanzionatoria più consistente vale a dire 1/6 del minimo edittale,  rispetto a quella prevista dal ravvedimento ex lett. b-quater pari a 1/5 del minimo edittale;
     
    - l’adesione al p.v.c. comportava la formalizzazione di un atto per il quale si rendevano applicabili le regole previste dall’art. 8 del D.Lgs n. 218/1997, tra cui la possibilità di rateizzare l’importo dovuto, con applicazione degli interessi al tasso legale per le rate successive alla prima;  tale possibilità viene esclusa con il ravvedimento. 
     
    - l’adesione al p.v.c. consentiva di accedere al beneficio  del cumulo giuridico che comporta l’irrogazione di una sanzione unica da versare rapportata alla violazione più grave prevista per ciascun tributo, aumentata del 25%, al posto del cumulo materiale se meno favorevole per il trasgressore. Nel  ravvedimento, deve essere in ogni caso regolarizzata ogni violazione commessa con  il versamento quindi di una sanzione per ogni adempimento omesso o irregolare. 
     
     
    La Circolare n. 6/E del 19/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate precisa  che  in caso di ravvedimento post constatazione sarà  onere del contribuente comunicare all’ufficio accertatore i rilievi che si intende regolarizzare con il ravvedimento.
     
    La preclusione del ravvedimento è prevista in caso  di constatazione di una serie di violazioni   quali:
     
    - mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali; la sanzione prevista è  pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato; 
     
    - omesse annotazioni sull’apposito registro dei corrispettivi previsto in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali (il cd. “registro di emergenza”), punite anch’esse  con la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato; 
     
    - mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione del misuratore fiscale, punita, se non constano omesse annotazioni, con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000; 
     
    - omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale, punita con sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 
     
     
     

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