Rispetto al passato sono previste alcune modifiche.
La misura del super ammortamento è ridotta dal 40% al 30%.
Sono esclusi dall’agevolazione del super ammortamento tutti gli investimenti in veicoli di cui al comma 1 dell’articolo 164 del Tuir, compresi quelli esclusivamente strumentali (di cui alla lett. a)); dovrebbero continuare invece a beneficiare del super ammortamento gli autocarri, in quanto non ricompresi tra i veicoli previsti dall’articolo 164 del Tuir.
Il super ammortamento del 40% è stato già oggetto di precedente proroga.
Tale agevolazione spetta :
- per tutti gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2017 (esclusi quelli riguardanti le autovetture diverse da quelle esclusivamente strumentali)
- nonché per quelli eseguiti entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e che vi sia l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore.
Una nuova “proroga” sarà contenuta nella legge di Bilancio 2018.
Pertanto l’agevolazione riguarderà:
- gli investimenti eseguiti entro il prossimo 31 dicembre 2017 (consegna del bene entro tale data): per essi il super ammortamento spetta nella misura del 40%, a prescindere dalla circostanza che entro la predetta data sia avvenuto alcun pagamento o vi sia stata la conferma dell’ordine;
- gli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 (consegna del bene entro il 31 dicembre 2018): il super ammortamento spetta nella misura del 30%, a prescindere anche in questo caso dalla circostanza dell’avvenuto pagamento di acconti o di sottoscrizione di ordini;
- gli investimenti eseguiti nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019 (consegna entro tale data): l’agevolazione spetta nella misura del 30% a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’impresa abbia pagato un acconto almeno pari al 20% e che il fornitore abbia accettato l’ordine.
Per gli investimenti effettuati nel primo semestre 2018, per i quali entro il 31 dicembre 2017 l’impresa ha corrisposto un acconto almeno pari al 20% e che sia stato accettato l’ordine, si ritiene che l’impresa possa fruire del super ammortamento del 40%.
Infine, per completezza si segnala che dovrebbero continuare invece a beneficiare del super ammortamento gli autocarri, in quanto non ricompresi tra i veicoli previsti dall’articolo 164 del Tuir.