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Professionisti: l’ammortamento dei beni strumentali

  • di Luigi Mondardini

    Deducibilità funzione del costo, tipologia, regime contabile.

    Si ricorda che il super ammortamento è stato riproposto  al 130% per i beni nuovi acquistati dal 1° aprile 2019.

    In via preliminare  occorre distinguere  i beni in due categorie:

    • Beni di costo unitario maggiore a 516,46 €: vanno ammortizzati in quote annuali secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988; il professionista potrà dedurre ogni anno una quota del costo complessivo sostenuto.
    • Beni di costo unitario inferiore a 516,46 €:   possono essere dedotti integralmente dal reddito nell’esercizio in cui sono stati acquistati; è comunque  possibile ammortizzare il costo in quote costanti nell’esercizio in corso e in quelli successivi.

    Le quote di ammortamento dei beni strumentali vanno indicati nel rigo RE 7 del Modello RedditiPf 2019 , per l’anno di imposta 2018.

    Aspetto fondamentale da considerare è l’esclusività o meno dell’utilizzo del bene.

    Infatti occorre distinguere:

    • i beni utilizzati  “esclusivamente”  nell’attività  che sono deducibili al 100%, come nel caso di mobili e arredo d’ufficio, dei computers, dei macchinari per l’ufficio e così via…..
    • dai beni ad uso “promiscuo”, che sono invece deducibili al 50%, in quanto utilizzati sia nell’esercizio di arti e professioni sia per attività personali estranee all’attività.
    • Esiste peraltro una terza categoria: i beni a deducibilità limitata per i quali sono  previste determinate percentuali di deducibilità fissate per legge. Si pensi al caso dei cellulari (deducibili all’80%), delle  autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori (deducibili al 20%) .

    Nel caso particolare di autovetture la deducibilità del 20 % delle quote di ammortamento è limitata  a un solo veicolo per professionista, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli  ed  euro 2.065,83 per i ciclomotori.

    Tra i beni il cui uso è molto frequente per i professionisti  vi è senza dubbio il cellulare. In questo caso  occorre distinguere a seconda che il costo sia maggiore o inferiore a  516.46 euro.

    1. si supponga un costo di acquisto pari a 1000 + Iva 22% (220)= tot.1220. Il bene va necessariamente ammortizzato, tenendo  conto dei seguenti elementi:
    • utilizzando il bene in modo promiscuo , si detrae  il 50% dell’iva (110 euro), mentre la quota restante  di iva indeducibile viene capitalizzata;
    • pertanto il costo passa da 1.000 a 1.110 Euro ( si aggiunge l’iva indeducibile pari a 110 Euro).
    • Si applica il super ammortamento pari al  130%;  pertanto il costo maggiorato risulta pari a 1443 euro.
    • si calcola  la quota di ammortamento del 20% pari a euro 288.60;
    • si detrae l’80% della relativa quota pari a  euro 230,88 (80%).
    1. costo del cellulare inferiore a  516.46 euro; ipotizziamo  300 Euro.
    • Costo di acquisto  300 euro + 66 di Iva = 366.
    • Iva detraibile pari al 50%  (33 euro); la restante parte  viene imputata a  costo:  333 euro (300+33).
    • Maggiorazione del costo al 130%  ( super ammortamento) :  l’importo rilevante ai fini fiscali è 433 euro;
    • quota deducibile: euro 346 (pari all’80%).

    Per i contribuenti che applicano il  regime dei Minimi non si procede all’ammortamento ma il costo è deducibile nell’esercizio di sostenimento.

    In particolare nel caso di beni utilizzati “promiscuamente” la deducibilità è del 50%, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR.

    Si deducono al 50% autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia così come tutte le spese ad essi inerenti (es. lubrificanti, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia).

    Infine i contribuenti  forfetari, si ricorda che la deduzione dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio non è analitica ma viene fatta in maniera forfetaria. 

     

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