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Professionista: deducibili i canoni alla società da lui partecipata

  • di Luigi Mondardini

    Lo chiarisce la sentenza n. 12/2/18 della Comm. Tr. di Reggio Emilia.

    La Commissione interviene sulla  questione relativa alla deducibilità dei canoni di locazione versati dai professionisti a società  dagli stessi partecipate che, a loro volta, hanno acquistato l’immobile in leasing.
     
    Il fabbricato , acquisito in leasing da una società partecipata dal professionista  assieme alla madre , veniva concesso in locazione al professionista stesso per  svolgervi la propria attività. 
     
    L’operazione comportava che, da un lato, la società avesse dedotto, nella determinazione del reddito d’impresa, i canoni di locazione finanziaria e, dall’altro, il contribuente avesse dedotto, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, i canoni di locazione pagati alla società locatrice.
     
    L’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto  che l’operazione  aggirasse  i limiti di deducibilità imposti dall’art. 54 comma 2 del TUIR e, conseguentemente, integrasse  un abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
     
    Sul punto, la giurisprudenza non ha ancora  raggiunto  un orientamento univoco.
     
    Si è in presenza di abuso del diritto quando  un’operazione , essendo priva di una sostanza economica, è posta in essere con l’unico scopo di ottenere un vantaggio d’imposta indebito, in violazione delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento giuridico.
     
    Secondo i giudici tributari emiliani l’operazione economica posta in essere è fornita di una piena sostanza economica e i  vantaggi fiscali ottenuti, come si evidenzia in sentenza, non vengono giudicati indebiti.
     
    La condotta del professionista risulta in linea con quanto disposto al quarto comma dell’art. 10-bis della L. 212/2000, secondo cui resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
     
    In definitiva , pur essendoci stato un effettivo risparmio fiscale, il vantaggio conseguito non risulterebbe indebito, posto che è lo stesso ordinamento a permettere di scegliere la via meno onerosa per ottenere la disponibilità degli uffici in cui svolgere il proprio lavoro.
     

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