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Prima liquidazione IVA 2017: in arrivo avvisi bonari

  • di Luigi Mondardini

    Inviati ai contribuenti per gli omessi versamenti Iva dei primi tre mesi del 2017.

    L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati comunicati dai contribuenti relativi  alle liquidazioni mensili o trimestrali per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, ha potuto constatare tempestivamente la correttezza degli adempimenti previsti  dalla disciplina Iva in materia di versamenti periodici.
     
     
    In presenza di carenti o tardivi versamenti, la Direzione Centrale Gestione Tributi dell’Agenzia ha trasmesso sin dallo scorso luglio apposite comunicazioni, con le quali il contribuente veniva messo a conoscenza delle anomalie emerse.
     
     
    Molte delle lettere di invito alla compliance, che sono state ricevute durante l’estate, evidenziano situazioni di carenti versamenti Iva.
     
    In moltissimi casi gli omessi  versamenti sono dipesi da carenza di liquidità , magari solo  rimandati con l’intenzione di regolarizzarli a breve , al più tardi  entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, avvalendosi del conveniente istituto del ravvedimento.
     
    Peraltro molti hanno già ricevuto nei giorni scorsi la comunicazione di irregolarità mediante l’avviso bonario, emesso a fronte di una rapidissima attività di controllo  da parte dell’Agenzia. 
     
    Trattandosi di comunicazioni automatizzate, esse impediscono l’accesso al ravvedimento operoso. 
     
    Il contribuente è quindi invitato a presentare gli opportuni chiarimenti entro 30 giorni per giustificare le persistenti anomalie, ovvero ad effettuare il versamento degli importi omessi fruendo  della riduzione delle sanzioni  a 1/3; è possibile fruire della rateizzazione.
     
    In pratica perde efficacia l’istituto del ravvedimento operoso ai fini quanto meno  dei versamenti periodici dell’Iva .
     
    Il contribuente destinatario degli avvisi bonari dovrà  versare entro 30 giorni l’eventuale imposta dovuta, gli interessi al 3,5% e la la sanzione ridotta nella misura del 10%, ai sensi dell’art. 2, co. 2 del D.Lgs n. 462/1997.
     
    L’unica “ consolazione” è rappresentata dal fatto che il  versamento potrà avvenire in forma rateale fino a un massimo 8 rate trimestrali di pari importo o di  20 rate trimestrali di pari importo, per somme complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, con applicazione di ulteriori interessi al tasso del 3,5%.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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