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Prestazioni sanitarie: no fattura elettronica

  • di Luigi Mondardini

    Fatture in formato cartaceo.

    A decorrere dal 13.2.2019 , le   fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non possono essere elettroniche e devono  essere emesse in formato cartaceo.

    In un primo tempo la  disposizione suindicata risultava applicabile  soltanto alle prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all’invio dei dati al STS.

    Si tratta delle :

    • farmacie, parafarmacie
    • ASL, aziende ospedaliere
    • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari
    • medici e odontoiatri, ottici e iscritti all’Albo degli psicologi / infermieri / ostetriche / tecnici sanitari di radiologia medica.

    Viceversa non era  applicabile alle prestazioni sanitarie rese dai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS (si pensi, ad esempio, a fisioterapisti, logopedisti e dietisti).

    Recentemente, in sede di conversione del DL n. 135/2018  il Legislatore è nuovamente intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie

    prevedendo che:

    “le disposizioni di cui all’articolo 10-bis … si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio del dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

    Da quanto sopra deriva quindi che tutti gli operatori sanitari non devono emettere fattura elettronica per  le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

    Tali  soggetti devono emettere fattura elettronica soltanto nei casi in cui oggetto della fattura è  una cessione / prestazione non sanitaria (ad esempio una  fattura relativa al compenso spettante per la tenuta di un corso / convegno o per i giorni di sostituzione di un collega); inoltre nel caso di  una prestazione (anche sanitaria) ad un soggetto diverso da una persona fisica (ad esempio, fattura emessa alla società sportiva per le visite mediche effettuate agli atleti ovvero fattura emessa al datore di lavoro per le viste mediche effettuate ai dipendenti).

     

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