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Prestazioni occasionali in vigore

  • di Luigi Mondardini

    L’INPS dovrebbe varare l’apposita piattaforma telematica il 10 luglio

    L’istituto prende il posto del lavoro accessorio dopo l’abrogazione dei voucher. 
     
    La tipologia in questione viene definita come un contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità entro precisi limiti di importo.
     
    Potranno avvalersene i datori di lavoro di qualsiasi settore ma con un organico che potrà contare al massimo fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato. I  contratti di lavoro part time andranno computati pro quota.
     
    In agricoltura potranno lavorare solo alcune ristrette categorie di lavoratori, ossia pensionati e studenti, disoccupati e percettori di sostegno al reddito. 
     
    Sono escluse  le imprese che operano nel settore dell’edilizia e affini ma anche quelle le cui prestazioni siano rese in regime di appalto di opere o servizi. 
     
    Saranno poi vietate le prestazioni rese da soggetti con cui l’utilizzatore ha, o ha avuto da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.
     
    Per le imprese la soglia, nell’ambito dell’anno civile, è fissata in 5.000 euro, da ritenersi verosimilmente come valore netto. Detto limite si riferisce alla totalità dei prestatori. 
    In pratica: 
    -   un’impresa potrà usufruire di prestazioni occasionali per un massimo di 5.000 euro, indipendentemente dal numero di prestatori. 
    -  i lavoratori avranno un doppio limite annuale: 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori e 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore.
     
    I datori di lavoro e i prestatori dovranno registrarsi informaticamente all’INPS e accreditare i compensi attraverso modello F24, creando così un’apposita provvista destinata al pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale.
     
    A differenza del  voucher che comprendeva tanto la parte retributiva quanto quella contributiva e assicurativa, per il lavoro occasionale viene prevista una retribuzione oraria minima pari a 9 euro. 
     
    Tale soglia dovrebbe essere al netto della componente contributiva, che dovrà essere versata alla Gestione separata con un’aliquota pari al 33% del compenso, più alta del 13% previsto per i voucher. Per la parte assicurativa, invece, la percentuale è del 3,5%.
     
    Resta l’obbligo di preventiva attivazione telematica, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. 
    La comunicazione sarà unica e dovrà essere effettuata mediante piattaforma informatica INPS. 
     
    Il compenso pattuito non può essere inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore consecutive.
    Sul punto, è possibile ritenere che tale limite, valga nell’ambito della singola giornata e che con 36 euro sarà comunque possibile retribuire 4 ore di lavoro, distribuite ciascuna su 4 distinte giornate. L’omessa comunicazione di attivazione avrà una sanzione ad hoc.
     

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