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Prestazione occasionale: regole più stringenti

  • di Luigi Mondardini

    Numerose limiti con sanzioni amministrative.

    I limiti legati all’utilizzo del nuovo contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54-bis del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) sono numerosi e la loro violazione comporta conseguenze  che vanno da ingenti sanzioni amministrative alla trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato.

    Le limitazioni riguardano:

    -        le parti , con il divieto di accesso per molti datori di lavoro;

    -        il compenso massimo erogabile

    -        l’orario di lavoro

    Per quanto riguarda il datore di lavoro  non possono stipulare contratti di prestazione occasionale:

    -        aziende che hanno, in media, più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;

    -        imprese che appartengono al settore edile o svolgono attività pericolose

    -        utilizzatori coinvolti nell’esecuzione di appalti di opere o servizi

    -        utilizzatori che hanno avuto, con lo stesso lavoratore, da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

    La violazione dei limiti di carattere soggettivo comporta  una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera accertata in violazione e, non essendo applicabile la procedura di diffida, la sanzione ridotta sarà pari a 833,33 euro.

    Se il lavoratore ha in corso o ha cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. con lo stesso utilizzatore, si applica la sanzione della trasformazione del contratto di prestazione occasionale in lavoro subordinato.


    Per quanto riguarda i limiti economici  da rispettare per attivare le prestazioni di lavoro occasionale, in un anno civile:

    -        per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;

    -        per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;

    -        per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per il medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro.
     

    Gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal lavoratore, ossia al netto di contributi INPS, premi assicurativi INAIL e costi di gestione.

    In merito al’orario di lavoro , le prestazioni hanno un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno, e devono essere rispettati il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali secondo le previsioni del DLgs. 66/2003 in materia di orario di lavoro.


    Anche in questo caso, la violazione del limite di 280 ore annue comporta la trasformazione del rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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